COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Benjamino SPAHIU – Calciatore non tesserato del Sig Roberto FREGONESE – Dirigente U.S. Piavon del Sig. Eddo DUSSIN – Dirigente U.S. Piavon del Sig. Maurizio GIRO – Dirigente U.S. Piavon della Società U.S. Piavon

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Benjamino SPAHIU – Calciatore non tesserato del Sig Roberto FREGONESE – Dirigente U.S. Piavon del Sig. Eddo DUSSIN - Dirigente U.S. Piavon del Sig. Maurizio GIRO - Dirigente U.S. Piavon della Società U.S. Piavon La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/6/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Benjamino SPAHIU – Giocatore non tesserato per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art- 61, comma 6 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella corrente stagione sportiva n. 9 gare valevoli per il Campionato Provinciale Allievi nelle file della Società U.S. Piavon senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Roberto FREGONESE – Dirigente U.S. Piavon per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art, 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 3 gare valevoli per il Campionato Provinciale Allievi come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Eddo DUSSIN – Dirigente U.S. Piavon per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art, 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Maurizio GIRO – Dirigente U.S. Piavon per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art, 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 5 gare valevoli per il Campionato Provinciale Allievi come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; la Società U.S. Piavon per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 26/6/2012 sono risultati presenti : il Sig Roberto FREGONESE Dirigente U.S. Piavon, rappresentato dal Sig. Carlo Martin giusta delega in atti il Sig. Eddo DUSSIN Dirigente U.S. Piavon, rappresentato dal Sig. Carlo Martin giusta delega in atti il Sig. Maurizio GIRO Dirigente U.S. Piavon, rappresentato dal Sig. Carlo Martin giusta delega in atti la Società U.S. Piavon rappresentata dal Sig. Carlo Martin (Presidente). il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Non é risultato presente il calciatore non tesserato Benjamino SPAHIU. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 26/6/2012, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dalle parti interessate : a carico del Sig Roberto FREGONESE Dirigente U.S. Piavon : inibizione per giorni 60 a carico del Sig. Eddo DUSSIN Dirigente U.S. Piavon : inibizione per giorni 30 a carico del Sig. Maurizio GIRO Dirigente U.S. Piavon : inibizione per giorni 75 a carico della Società U.S. Piavon a) n. 9 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Provinciale 2012/2013 b) ammenda di € 200,00.- Il Dott. S. Sciuto ha altresì proposto il seguente provvedimento disciplinare : a carico del Sig. Benjamino SPAHIU Calciatore non tesserato : squalifica per giorni 45 (a decorrere dal primo tesseramento utile). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig Roberto FREGONESE Dirigente U.S. Piavon : inibizione per giorni 60 a carico del Sig. Eddo DUSSIN Dirigente U.S. Piavon : inibizione per giorni 30 a carico del Sig. Maurizio GIRO Dirigente U.S. Piavon : inibizione per giorni 75 a carico della Società U.S. Piavon a) n. 9 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Provinciale 2012/2013 b) ammenda di € 200,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La C.D.T. dispone inoltre il seguente provvedimento disciplinare : a carico del Sig. Benjamino SPAHIU Calciatore non tesserato : squalifica per giorni 45 (a decorrere dal primo tesseramento utile).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it