LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MENICUCCI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MENICUCCI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/05/2012 il sig Alessandro MENICUCCI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo
economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.61,97 a prestazione per allenamento e di €.77,47 per ogni
gara.
Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata di
€.7.513,91.
La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig Alessandro MENICUCCI della somma di
€7.513,91.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e
non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11
delle N.O.I.F.
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