LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASALI/S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO 1948

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASALI/S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO 1948 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/04/2012 il sig Marco CASALI , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S,S,D,SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.700,00, richiedeva la condanna al pagamento della rimanente somma di €.2.461,29 maturata al mese di dicembre 2011 in quanto poi svincolato. La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig Marco CASALI della somma di €.2.461,29 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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