F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (462) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA ROMANELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD SC Gaetano Romanelli), CLAUDIO TREZZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD GR Valdiano), Società ASD SC GAETANO ROMANELLI e ASD GR VALDIANO • (nota n. 7364/119 pf 11/12 GR/mg del 19.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (462) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA ROMANELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD SC Gaetano Romanelli), CLAUDIO TREZZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD GR Valdiano), Società ASD SC GAETANO ROMANELLI e ASD GR VALDIANO • (nota n. 7364/119 pf 11/12 GR/mg del 19.4.2012). Con atto del 19 aprile 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Romanelli Mattia, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli, ed il Sig. Trezza Claudio, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 39, comma 2, delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito che da parte di rispettivi collaboratori non potuti identificare venissero apposte in calce al modulo di tesseramento ed alla lista di trasferimento le firme apocrife del calciatore Lombardi Andrea e dei suoi genitori, Lombardi Antonio e Russo Carmela; b) la Società ASD SC Gaetano Romanelli e la Società ASD GR Valdiano per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti. Nel termine consentito dalle norme procedurali nessuna memoria difensiva è stata depositata dai deferiti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti e applicazione a carico degli stessi delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Romanelli Mattia, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); b) al Sig. Trezza Claudio, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); c) alla Società ASD SC Gaetano Romanelli la sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00); d) alla Società ASD GR Valdiano la sanzione della ammenda di € 600,00. I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento nonchè le prove raccolte dalla Procura federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti, non hanno depositato alcuna memoria difensiva, la Commissione rileva e deduce la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. La Commissione Tesseramenti, su reclamo proposto dal Sig. Lombardi Andrea al fine di ottenere l’annullamento del suo tesseramento in favore della Società ASD SC Gaetano Romanelli e del successivo trasferimento dalla predetta Società alla ASD GR Valdiano per apocrifia delle firme apposte in calce sia al modulo di tesseramento che alla lista di trasferimento, con decisione assunta in data 7 giugno 2011 e pubblicata sul C.U. n. 28/D ss. 2010 /2011 ha accolto il reclamo stessi dichiarando pertanto nullo sia il tesseramento che il trasferimento sopra meglio specificati. La Procura federale, al termine della propria attività istruttoria, ha ulteriormente verificato, mediante comparazione grafica effettuata in sede di audizione del calciatore Lombardi Andrea e del genitore, Lombardi Antonio, la totale difformità ictu oculi tra le firme apposte in calce ai verbali delle loro rispettive dichiarazioni e quelle risultanti in calce al modulo di tesseramento (n. 03632 0 datato 1.12.2010) che a quello di trasferimento (n. 01978 5 datato 4.12.2010). In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: a) al Sig. Romanelli Mattia, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli, la inibizione di mesi 3 (tre); b) al Sig. Trezza Claudio, Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, l’ inibizione di mesi 3 (tre); c) alla Società ASD SC Gaetano Romanelli l’ ammenda di € 600,00 (€ seicento/00); d) alla Società ASD GR Valdiano l’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it