F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MANCINI (Presidente della Società AC Cattolica), FRANCO TROMBETTA (Dirigente della Società ACD Torconca Cattolica), MICHELE IERVOLINO (Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), ONOFRIO ALBANO (Vice Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), Società AC CATTOLICA, ACD TORCONCA CATTOLICA e SCD CITTÀ DI TORRE DEL GRECO • (nota n. 4999/135 pf 11/12 GT/dl del 31.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MANCINI (Presidente della Società AC Cattolica), FRANCO TROMBETTA (Dirigente della Società ACD Torconca Cattolica), MICHELE IERVOLINO (Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), ONOFRIO ALBANO (Vice Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), Società AC CATTOLICA, ACD TORCONCA CATTOLICA e SCD CITTÀ DI TORRE DEL GRECO • (nota n. 4999/135 pf 11/12 GT/dl del 31.1.2012). Con provvedimento del 31.1.2012 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare nazionale: 1) il Sig. Andrea Mancini, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere omesso, in qualità di Presidente dell’AC Cattolica, organizzatrice del 3° Torneo della Bandiera, di esercitare una doverosa azione di controllo sull’operato della Società di promozione turistica Adria Eventi e sugli altri tesserati incaricati di espletare ogni adempimento organizzativo nel più rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti federali; 2) l’AC Cattolica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta omissiva del proprio tesserato; 3) il Sig. Franco Trombetta, dirigente dell’ACD Torconca Cattolica, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, poiché in qualità di collaboratore alla organizzazione del 3° Torneo della Bandiera, ha tenuto un comportamento antisportivo, contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, consentendo violazioni e/o omissioni di adempimenti connessi all’osservanza delle norme e dei Regolamenti federali, così come compiutamente descritti nella parte motiva; 4) l’ACD Torconca Cattolica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta del proprio tesserato; 5) il Sig. Michele Iervolino, Presidente della SCD Città di Torre del Greco, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver posto in essere interventi in contrasto con il valore educativo della pratica sportiva, assecondando la richiesta di un esponente dell’organizzazione preposta al Torneo della Bandiera di far giocare, con i colori di altra F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale Società, peraltro non affiliata alla F.I.G.C., i calciatori tesserati per la Società di cui è Presidente, violando contestualmente l’art. 16 del Regolamento del Torneo che rendeva obbligatorio l’uso dei parastinchi; 6) il Sig. Onofrio Albano, Vice Presidente della SCD Città di Torre del Greco, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 17, comma 6 dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, nella sua veste di dirigente accompagnatore del Valvasport, Società peraltro non affiliata alla F.I.G.C., la distinta della gara Villa San Martino - Valvasport ove, con la denominazione di Valvasport, erano indicati i nomi dei calciatori in realtà tesserati per la SCD Città di Torre del Greco; 7) la SCD Città Di Torre Del Greco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta dei propri tesserati, Iervolino ed Albano. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signor Andrea Mancini e la Società AC Cattolica Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Signor Andrea Mancini e la Società AC Cattolica Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Andrea Mancini, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 45, di cui giorni 35 (trentacinque) commutati nella sanzione dell’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), pertanto la sanzione finale sarà la inibizione per giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00); ▪ pena base per la Società AC Cattolica Calcio Srl, sanzione della ammenda € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. la Commissione disciplinare; F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale letto il deferimento; esaminati gli atti; ivi compresa la memoria difensiva trasmessa dalla ACD Torconca Cattolica, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto applicarsi al Sig. Trombetta Franco l’inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Iervolino Michele l’inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Albano Onofrio l’inibizione per mesi 2 (due), alla Società ACD Torconca Cattolica l’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), alla Società SCD Città di Torre del Greco l’ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), osserva quanto segue. Dalle risultanze istruttorie è emerso che la disputa del 3° Torneo della Bandiera ha avuto luogo tra molteplici violazioni delle norme federali che, pur in presenza della necessità di “salvare” la manifestazione, che rischiava di non avere luogo a causa di numerose defezioni delle compagini ammesse, non possono essere giustificate, specialmente se si ha riguardo alle finalità educative che sono l’obiettivo principale del calcio giovanile. Non è infatti ammissibile che intere squadre di bambini siano chiamate a disputare nell’ambito della stessa manifestazione incontri sotto la denominazione di più compagini, alcune delle quali “inventate” sul momento e neppure affiliate alla FIGC. Il quadro degli illeciti contestati ai vari deferiti, persone fisiche e Società, risulta compiutamente provato sia documentalmente che attraverso le deposizioni rese dalle parti e dai testimoni. Il Sig. Trombetta è stato colui che ha tenuto in via esclusiva i contatti con le Società partecipanti, facendo da tramite tra esse e l’organizzazione. Il Sig. Iervolino, presidente della soc. Città di Torre del Greco, ha autorizzato i calciatori tesserati con tale sodalizio a disputare incontri sotto i colori di altra compagine, neppure affiliata alla Federazione, e ciò in concorso con il Sig. Albano, vice presidente della medesima Società, il quale ha sottoscritto la relativa distinta di gara arrogandosi la falsa qualifica di dirigente accompagnatore della Valvasport, sodalizio non inserito nei ranghi federali. La fondatezza dell’assunto accusatorio trova pieno riscontro nella documentazione presente nel fascicolo (distinte di gara, fogli censimento, autorizzazioni alla indizione ed alla partecipazione al torneo con allegati elenchi, referti arbitrali) e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione sia da parte di numerosi testi che da parte degli stessi deferiti, la cui responsabilità disciplinare è pacifica e deve quindi essere dichiarata quella oggettiva del Tortonca, per la quale il Sig. Trombetta all’epoca dei fatti era tesserato, a nulla rilevando che sia stato allontanato dalla Società nel febbraio 2012, nonché quella diretta ed oggettiva del Città di Torre del Greco per i fatti posti in essere dai rispettivi tesserati. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23, CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione per giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per il Sig. Andrea Mancini; • ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società AC Cattolica Calcio Srl. Accoglie il deferimento e irroga al Sig. Franco Trombetta l’inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Michele Iervolino l’inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Albano Onofrio l’inibizione per mesi 2 (due), alla Società ACD Torconca Cattolica l’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), alla Società SCD Città di Torre del Greco l’ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00).
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