F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sio web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Alessandro RUSSO / S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 srl (48/12) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sio web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Alessandro RUSSO / S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 srl (48/12) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore di Base Alessandro Russo in data 19 settembre 2011 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società S.S.D. Acireale calcio 1946 della somma di €.4.200,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito nell'accordo economico stipulato e sottoscritto dalle parti in data 1 agosto 2010, e di €.2.558,50 a titolo di rimborso delle spese dei viaggi da lui sostenuti, nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore, fra la sua residenza di Catania e quella dello stadio della società in Acireale. Chiede inoltre di essere ascoltato ove ritenuto opportuno. Al ricorso viene allegata,oltre a copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, copia dell'accordo economico con il quale la società S.S.D. Acireale calcio 1946 nell'assumerlo quale tecnico responsabile della prima squadra, partecipante al campionato Interregionale, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate da €.1.400,00 cadauna alle scadenze di ogni mese a partire dall'agosto 2011 fino al maggio 2012, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come riportato al punto 2b) del contratto. A tale proposito viene allegato un dettagliato prospetto con il numero dei chilometri percorsi e delle gare e allenamenti sostenuti. La società S.S.D. Acireale calcio 1946 al ricevimento del reclamo dell'allenatore scrive al Collegio Arbitrale, al tecnico Russo e ad altri Organi Federali dichiarando di nulla dovere al reclamante poiche tutto quanto richiesto risulta saldato. Riguardo all'accordo economico,regolarmente depositato in Lega, dichiara di aver versato al Russo 1'intera somma di €.14.000,00, ed a tale proposito riporta un elenco di 8 assegni,di cui uno tratto dalla Banca Credito Aretuseo e sette dalla Banca Agr.Pop. di Ragusa, tutti emessi a suo favore ed a lui intestati per una cifra totale di €.13.973,00. Afferma di aver fatto già richiesta alle banche per avere copia di tali assegni. In merito alla richiesta del rimborso spese contesta sia la distanza chilometrica riportata dall'allenatore nel suo prospetto,sia il numero degli allenamenti e gare da lui indicati. Fa anche notare che per diversi spostamenti il medesimo ha usufruito del pullman messo a sua disposizione dalla società. Per i motivi sopraelencati viene presentata una tabella dalla quale risulta,secondo i calcoli chilometrici ed il numero degli impegni sportivi del tecnico conteggiati dalla società,che il rimborso spese spettante al Russo debba essere di €.1.116,00. In una nota finale aggiuntiva la S.S.D. Acireale calcio 1946 si dichiara creditrice nei confronts del tecnico della spesa inerente i pasti da lui consumati a spese della medesima al ristorante Panorama Village di Acireale ammontanti alla cifra di €.720,00 e ancora non saldati. Con raccomandata del 3 ottobre 2011 il tecnico Alessandro Russo replica a quanto esposto dalla società nelle proprie controdeduzioni definendole infondate, non dimostrabili e scorrette. Riguardo la parte economica fa notare che nel prospetto presentato da quest'ultima e non ancora documentato,viene anche inserito un assegno di €.2.750,00,e precisamente quello tratto dalla Banca Credito Aretuseo, attribuitogli come acconto anticipato per la stagione 2010-2011 mentre tale importo deve essere riferito al saldo della precedente stagione 2009-2010, quando lo scrivente ricopriva per la società 1'incarico di collaboratore della prima squadra. Tale assegno recante data del luglio 2010,periodo oltretutto antecedente al suo tesseramento avvenuto in agosto,risulta essere inoltre l'unico tratto da un istituto Bancario diverso da quello della Banca Agricola popolare di Ragusa dalla quale, in seguito, sono poi stati usati per i pagamenti tutti gli altri presunti assegni a lui accreditati. Per quanto riguarda la richiesta dei rimborsi spese il Russo dichiara di non aver mai usufruito del trasporto di terzi ma di aver sempre fatto use della propria autovettura. Riguardo al conteggio chilometrico asserisce che i calcoli da lui presentati sono esatti poiche le distanze devono essere calcolate,cosi come riportato nel punto 2b del contratto,non fra una citta e l'altra come conteggiato dalla società ma bensi dal suo domicilio al campo da giuoco. Sul fatto del mancato periodo di allenamenti e gare contestato dalla Acireale calcio 1946 si rifa al testo del contratto dove sono specificate date e numero di allenamenti concordati a partire dal 1 agosto 2010 al 31 maggio 2011. Infine per quanto preteso dalla società per i pasti consumati al ristorante rimarca che era la medesima,nei giorni di mercoledi quando si svolgeva doppia seduta, a mettere a disposizione dei tesserati la suddetta struttura in modo del tutto gratuito. Termina appellandosi al Collegio Arbitrale affinche gli vengano riconosciute tutte le spettanze richieste nel ricorso e di essere ascoltato, se ritenuto opportuno. La società S.S.D. Acireale calcio 1946, in risposta alla nota del tecnico ricevuta il 12 ottobre 2011, invia al Collegio le proprie controdeduzioni con le quali conferma,dopo aver effettuato ulteriori controlli di documenti in suo possesso,di non aver nulla a dovere al signor Russo. Ad avvalorare tali motivi espone di seguito una tabella dove sono riportati date,importi e istituti bancari dai quali sono stati tratti gli assegni consegnati al tecnico per un ammontare complessivo di €.13.973,00. In riferimento poi all'assegno di €.2.750,00 rimessogli net luglio 2010, e conteggiato dal medesimo nel suo scritto come saldo di spettanze dell'anno precedente,dichiara che tale importo, concordato tra le parti, doveva essere considerate come acconto sul premio di tesseramento per la sua attivita di collaboratore del preparatore atletico nel periodo precedente il ritiro pre-campionato,periodo durante il quale era lo stesso Russo a dirigere le sedute per i test atletici della squadra. La dimostrazione di quanto affermato viene avvalorata dalle firme apposte dallo stesso signor Russo in ricevuta degli assegni di pagamento di cui si allega prova documentata nel modulo allegato. In tale stampato intestato alla S.S.D. Acireale calcio 1946 e riportante la dicitura"Ricevuta firmata del rimborso spese Mr.Alessandro Russo",vengono elencati,tutti controfirmati dal tecnico, un acconto di tesseramento di €.1.000,00 non datato e 10 pagament di €.1.400,00 cadauno con date a partire dal mese di agosto 2009 fino al maggio 2010. II tutto per una cifra totale complessiva di €.15.000,00. In merito alla avanzata richiesta del tecnico dei rimborsi spese per viaggi sostenuti, ne smentisce la vericidita confermando che lo stesso non ha mai utilizzato la sua vettura ma si a avvalso, per gli spostamenti per allenamenti e gare, di mezzi forniti dalla società e da altri tesserati. Rimarca inoltre come non corrispondano a verita le cifre da lui riportate sulle distanze chilometriche ed i giorni dei suoi impegni calcistici a favore della S.S.D. Acireale calcio 1946. Reclama infine la cifra di €.720,00 sborsata per i pasti consumati dall'allenatore e non ancora da lui saldata. Nella sua risposta del 31 ottobre 2010 l'allenatore Alessandro Russo replica alle controdeduzioni della società inviando al Collegio le proprie osservazioni e contestando le avverse formulazioni ed istanze presentate dalla controparte in quanto ritenute false e pretestuose, tali da indurlo a fare richiesta, a tutela della sua immagine professionale, ad adire alla giustizia ordinaria. La società infatti per avvalorare la sua tesi si a limitata a presentare lo specchietto di uno stampato preimpostato ad inizio stagione che non trova alcun riscontro con date e cifre reali riportate sulle copie degli assegni a lui erogati. Riferendosi poi all'assegno di €.2.750,00 versatogli nel mese di luglio e indicate dalla società come acconto per la stagione 2010-2011, ribadisce il fatto che tale pagamento era riferito al saldo della precedente stagione.Riferendosi al calcolo delle distanze chilometriche ed al numero dei viaggi da lui sostenuti ne conferma la veridicita cos! come il fatto che le spese dei suoi trasferimenti siano sempre state a suo carico. Ritiene che la fantasiosa richiesta fatta dalla società per la mancata corresponsione dei pasti da lui consumati non sia altro che l'ennesimo tentativo della medesima per sottrarsi ai suoi obblighi finanziari. 11 14 dicembre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al competente Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo. Il Collegio Arbitrale esaminate le documentazioni pervenute ha ritenuto di convocare le parti. Tale decisione per fare chiarezza, con la presentazione di documents validi (copie di assegni,ricevute,e quanto altra documentazione riconducibile alla vertenza) a quanto sostenuto dalle parti nel ricorso mandando al Segretario del Collegio Arbitrale di convocare il Presidente della società S.S.D. Acireale calcio 1946 ed il tecnico Alessandro Russo e quindi a presentarsi di persona dinnanzi a questo Collegio in data da destinarsi. Espletata 1'audizione nella riunione del 23 giugno 2012 dal solo ricorrente non essendo comparso nessuno per la società S.S.D. Acireale calcio 1946,ingiustificata la propria assenza, l'allenatore pur fornendo ulteriori dettagli ha sostanzialmente confermato quanto già detto nel ricorso e nelle proprie repliche. Ne consegue,alla luce di quanto emerso, e cioe che la S.S.D. Acireale calcio 1946 non ha dimostrato che i pagamenti erano per le causali dalla stessa invocate, che la domanda pub essere pienamente accolta. P.Q.M. Il Collegio definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'allenatore Alessandro Russo condanna la S.S.D. Acireale calcio 1946 al pagamento in favore dello stesso di C. 4.200,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi complessivi nella stima del 2,50% annuo oltre alla somma di €.2.558,50 a. titolo di rimborso spese. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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