F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Raffaele SERGIO / A.S. VITERBESE CALCIO srl (85/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio-BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Raffaele SERGIO / A.S. VITERBESE CALCIO srl (85/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio-BARATTA Con ricorso del 17/01/2012, l'avv. Paola Martinucci, legale dell'allenatore professionista Sergio Raffaele, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinche gli venisse riconosciuto il pagamento, dalla A.S. Viterbese Calcio, della somma di C. 14.084,70, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Il ricorrente, nel ricorso precisa: -che, ha prestato, per la stagione sportiva 2011/2012, l'attivita di allenatore della 1^ squadra, della A.S. Viterbese Calcio s.r.l., militante nel campionato Nazionale Dilettanti della L.N.D.; -che, il contratto a stato sottoscritto in data 4/08/2011, con scadenza al 30/06/2012, in cui era previsto il pagamento, da parte della sopracitata societa, di € 25.822,00; -che, con due telegrammi del 10/09/2011, spediti rispettivamente alle ore 18,42 e 18,48, oltre a raccomandata aft del 12/09/2011, gli veniva comunicato il sollevamento dall'incarico, di tutto cio vengono allegati copie. Il ricorrente precisa, altresi, che contesta ogni addebito mosso a suo carico dalla societa e fa rilevare che Tunica condizione legittimante il suo esonero a il venir meno del rapporto di fiducia che legs il tecnico al suo club; inoltre, che Sono del tutto infondati i rilievi mossi in quanto fart. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti da ampia autonomia all'allenatore nella conduzione tecnica della squadra affidata e che nessuna ingerenza e consentita alla societa; ancora, anche l'addebito mosso circa le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore non veritiere e pregiudizievoli nei confronti della societa sono privi di fondamento. Il ricorrente precisa, altresi, che il sabato 10/09/2011, recatosi al campo di gioco per dirigere l'allenamento di rifinitura, gli a stato impedito l'accesso ed addirittura a stato allontanato dai Carabinieri della Tenenza di Viterbo, chiamati sul posto dalla societa, mentre l'allenamento era fatto svolgere da altro; vengono, quindi allegati copie di ritagli di giornali locali in cui Sono riportati articoli sul suo caso. 11 contratto sottoscritto dalle parti a stato depositato il 31/08/2011. Cio lo comunica il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, inoltre, ha invitato la A.S. Viterbese Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse. Con raccomandata del 28/03/2012, indirizzata anche alla A.S. Viterbese Calcio, il ricorrente, ad integrazione della documentazione allegata alla memoria difensiva di replica inviata in data 20/03/2012 a questo Collegio Arbitrale nonche alla societa in questione, invia originale del contratto dell'11/03/2011, con la A.S. Viterbese Calcio e copia di richiesta emissione tessera di tecnico. La societa convenuta, per il tramite dello studio Legale Bartoletti-Ascenzi, ha fatto pervenire le proprie deduzioni affermando, altresi, che il ricorrente, in data 9/09/2011, rilasciava alla stampa locale dichiarazioni non veritiere e pregiudizievoli nei confronti della societa e, nello stesso giorno, si rifiutava di dirigere gli allenamenti della squadra senza alcuna giustificazione. Il giorno successivo la societa, in considerazione del comportarnento avuto dal ricorrente lo licenziava per giusta causa dall'incarico affidatogli. Nella stessa data il ricorrente, nonostante conoscesse I'intenzione della societa di interrompere il rapporto di lavoro, si recava nella sede sociale rifiutando il licenziamento e sempre nella stessa sede gli agenti della stazione Carabinieri di Viterbo gli consegnarono la missiva del licenziamento. Inoltre, la societa ha comunicato di essere intenzionata a richiedere il risarcimento del danno alla reputazione cagionato dell'allenatore Sergio Raffaele. Infine, fa riferimento all'art. 19 dell'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e societa sportive, articolo che richiama ad una condotta conforme ai principi di lealta,probitàe rettitudine sportiva da parte degli allenatori. Alle controdeduzioni vengono allegate la copia dell'accordo economico sottoscritto, missiva di sollevamento dall'incarico del 10/09/2011,copie di giornali contenenti articoli di stampa locali. Il ricorrente, per il tramite del suo legale, in replica alle controdeduzioni inviate dalla A.S. Viterbese Calcio, eccepisce l'inammissibilita delle contra deduzioni perche tardive, irrituali e pretestuose, ancora perche 1'atto costitutivo della societa resistente non a sottoscritto dal legale rappresentante della A.S. Viterbese calcio ma solo dal difensore avvocato Guglielmo Ascenzi. Inoltre, asserisce che, non risponde al vero che il giorno 9/09/2011 il ricorrente ha rilasciato dichiarazioni pregiudizievoli nei confronti della societa e che, sempre nello stesso giorno, si e rifiutato di dirigere gli allenamenti della squadra poiche, nell'ampio potere gestionale degli allenamenti ritenne opportuno seguire gli stessi dal bordo campo mentre questi venivano condotti dall'allenatore in seconda e che le uniche dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa furono di autonomia e discrezionalita nelle scelte della conduzione tecnica nonche di non accettazione di ingerenze da parte della societa nelle scelte tecniche. Asserisce, altresi, che non a veritiera la circostanza della consegna del provvedimento di licenziamento da parte dei Carabinieri di Viterbo, cio fu comunicato con n. 2 telegrammi ed una raccomandata fatta recapitare a mezzo posta. Ancora, continua il ricorrente, fart. 17 dell'Accordo Collettivo tra allenatori di calcio professionisti e societa sportive invocato dalla societa (la societa ha parlato dell'art. 19) non fa altro che impegnare le societa a dare attuazione alle disposizioni degli allenatori nella conduzione tecnica delle squadre affidate agli stessi, evidenziando ]a non ingerenza sulle scelte dell'allenatore tale da non pregiudicare l'immagine dell'allenatore. Il ricorrente conclude comunicando che gli unici pagamenti effettuati dalla societa sono quelli relativi alla stagione sportiva 2010/2011 quando fu chiamato a sostituire altro allenatore esonerato, precisando, altresi, che la societa Viterbese Calcio, pur obbligata, non ha provveduto ai versamenti dei contributi ENPALS. Tanto premesso, ribadisce quanto richiesto in ricorso riservandosi di intraprendere le opportune azioni legali per il ristoro dei danni arrecatigli dalla A.S. Viterbese. In ordine ai fatti sopra descritti appare evidente che il ricorso prodotto dall'allenatore Sergio Raffaele e meritevole di accoglimento. La A.S. Viterbese Calcio, ove fondate e rilevanti le contestazioni mosse all'allenatore,per giustificare il licenziamento avrebbe dovuto attivare le specifiche procedure imposte dai Regolamenti Federali, cosi come previsto dall'Accordo Collettivo tra l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e la L.N.D. - F.I.G.C., nonche quanto indicato dalle N.O.I.F, cio non e avvenuto e, pertanto, l'esonero dell'allenatore determina l'obbligo della societa al pagamento delle somme previste in contratto. Alt'allenatore Sergio Raffaele spettano, pertanto, € 14.084,70, oltre ad € 106,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.190,70. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S. Viterbese Calcio di corrispondere all'allenatore Sergio Raffaele la somma di € 14.084,70 per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad €106,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.190,70. Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che matureranno. Nulla a dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delta NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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