F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Antonino MAIORANO / A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA (110/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Antonino MAIORANO / A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA (110/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 7 marzo 2012 il legale dell'allenatore dilettante signor Antonino Maiorano, che ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il proprio assistito ha prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. Montecorvino Rovella partecipante al campionato regionale di eccellenza campana nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 5 ottobre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Maiorano un premio di tesseramento, di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da corrispondersi in nove rate da € 1.280,00 (milleduecentoottanta/00) il 30 di ogni mese a partire da ottobre 2011 sino a giugno 2012. Con il reclamo in esame, il signor Maiorano, assistito come sopra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Montecorvino Rovella di corrispondergli limporto di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) non avendo la società provveduto ad onorare le rate di ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012 a seguito dell'esonero dell'allenatore avvenuto in data 11 novembre 2011. Viene precisato inoltre che il signor Maiorano, in data 21 novembre 2011, si era regolarmente messo a disposizione della società cosi come previsto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. II Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 6 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 10 ottobre 2011. 11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Montecorvino Rovella e dall'allenatore il 13 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la A.S.D. Montecorvino Rovella nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Montecorvino Rovella, di corrispondere all'allenatore signor Antonino Maiorano la somma di € 6.455,00 (seimilaquattrocentocinquantacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012 pari ad € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 55,00 (cinquantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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