F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA:all. Giovanni Antonio CARTA / ASD MONTEALMA (116/12) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA:all. Giovanni Antonio CARTA / ASD MONTEALMA (116/12) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 14/03.12 l'allenatore dilettanti di Base Giovanni Antonio Carta , regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC adiva questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della ASD MONTEALMA, il pagamento della somma complessiva di € 3.600,00 comprensiva del premio di tesseramento nonche delle spese di carburante per la presenza agli allenament come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 13.12.11, quale tecnico responsabile della squadra per l'anno calcistico 2011/2012 nel Campionato di 1^ Cat. Girone D. Assumeva l'istante di essere stato esonerato il 16 Gennaio 2012 e, prodotta documentazione a sostegno della propria domanda, concludeva per l'accoglimento della stessa come proposta oltre interessi come per legge e danno da rivalutazione monetaria La Segreteria di questo Collegio otteneva puntuale conferma del deposito dell'accordo presso il competente Comitato Regionale. Invitata a controdedurre sempre dalla Segreteria del Collegio la resistente Associazione replicava con note del 27.02.12 redatte e sottoscritte dal proprio Presidente, contestando in toto l'avversa domanda ed affermando anzi che era stato il tecnico ad abbandonare ingiustificatamente la squadra per oltre 10 gg , provocando alla stessa Associazione grave disagio, e che a seguito di cio si era vista costretta a ritenere il Carta dimissionario e ad informare dell'accaduto i competenti organi del Settore Tecnico. Produceva altresi racc.ta 10.02.12 con cui al ricorrente si intimava di rientrare per il successivo 13 Febbraio per svolgere il proprio incarico nelle previste sedute di allenamento settimanali. Aggiungeva il Presidente, sempre nella propria memoria difensiva, che l'allenatore aveva annunciato le proprie dimissioni verbalmente ma che mai erano state formalizzate ne tantomeno accettate dalla società e che pertanto lo stesso era da ritenersi comunque dimissionario, con la chiara volonty di interrompere il rapporto di collaborazione e quindi di risolvere il contratto. L'allenatore nulla controreplicava alle osservazioni della ASD MONTEALMA, nonostante la stessa avesse lasciato chiaramente intendere che era semmai la società ad aver subito danni morali e materiali; addirittura in € 3.000,00, anche se irritualmente reelamati in questa Sede, per il necessario ingaggio di un nuovo tecnico e che era comunque disposta a liquidare in favore dello stesso € 600,00 per 1'opera di fatto prestata. La domanda puo essere accolta solo parzialmente. Il ricorso non appare supportato da validi elementi di prova ne risulta in atti che l'allenatore abbia espletato la prevista procedura di autotutela in caso di esonero, indispensabile al fine del riconoscimento delle spettanze maturate successivamente all'esonero, sempre che di esonero si tratti, ne a mai pervenuta comunicazione dell'avvenuto esonero al Settore Tecnico della F.I.G.C. Alla luce di quanto sopra la domanda non appare sufficientemente provata e pertanto non puo essere accolta,se non limitatamente alla somma di € 600,00 non contestata dalla società, PQM 11 Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sully domanda proposta dall'allenatore Giovanni Antonio CARTA contro 1'ASD MONTEALMA accoglie parzialmente la stessa e obbliga l'ASD MONTEALMA al pagamento di € 600,00 a favore dell'allenatore Giovanni Antonio CARTA,oltre agli interessi per legge nella misura del 2,50 % annuo. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalita,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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