F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA:all.Massimiliano CORRADO / U.S. PRAIA (121/12) ARBITRI,sigg.. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA:all.Massimiliano CORRADO / U.S. PRAIA (121/12) ARBITRI,sigg.. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA Con ricorso datato 26 marzo 2012 l'allenatore di base Corrado Massimiliano, iscritto nei ruoli della FIGC residente a Crotone,tesserato in qualità di allenatore 1° squadra della US PRAIA partecipante al campionato di promozione calabro,adiva questo Collegio affinche obbligasse la società in oggetto al pagamento del premio di tesseramento di euro 9500,00 (contratto di tesseramento regolarmente depositato in data 12/8/2010 piu interessi e le spese di viaggio dal campo di allenamento alla propria residenza per complessivi 32 viaggi a/r corrispondenti a quattro viaggi mensili per Otto mesi pari a 13696 km( sono 428 km a/r abitazione allenatore/campo di allenamento che moltiplicati per 0,45(1/5 del costo della benzina) spese che ammontano a euro 6163.00 per un totale di euro15663,90. Il Segretario del Collegio con raccomandata datatal2/4/2012 chiedeva alla società in oggetto le proprie contro deduzione ed al reclamante da parte sua, le proprie osservazioni al ricevimento delle eventuali contro deduzioni. Ad oggi nulla a pervenuto al Collegio in risposta alla raccomandata inviata. Il Collegio visti i documenti pervenuti e considerando che la società in oggetto nulla ha ritenuto di contro dedurre,ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento P.Q.M. IL Collegio Arbitrale fa obbligo all'US PRAIA di corrispondere il premio di tesseramento di euro 9500,00 in toto (in quanto l'allenatore nulla ha percepito) piu euro 65,00 di interessi equitativamente calcolati piu euro 4108.80 quali rimborso spese,dato dal numero dei viaggi 32 per la distanza tra il campo e l'abitazione dell'allenatore 428 km, per un totale di 13.696 km che moltiplicato per 1/5 del costo della benzina pari a euro 0,30 per un totale di eurol3.673,80. Nulla a dovuto per il risarcimento da svalutazione monetaria,in difetto di prova del relativo danno, come consueto orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalita tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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