F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Marcello CASU / Pol. GAETA srl (96/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Marcello CASU / Pol. GAETA srl (96/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore di Base Marcello Casu, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Aprile, in data 31 gennaio 2012 , presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinche gli venga riconosciuta da parte della societa. Polisportiva Gaeta, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, la somma di €.18.000,00 a pagamento della cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 9 settembre 2011 e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria,gli interessi di mora. Dichiara di essere stato esonerato una prima volta in data 14 ottobre 2011 e, dopo essere stato richiamato a svolgere le sue funzioni per un breve periodo, di essere stato nuovamente allontanato il giorno 1 dicembre 2011. Al ricorso vengono allegati: - contratto economico stipulato con la Polisportiva Gaeta nel quale si conviene che la societa, nell'assumere il tecnico Marcello Casu quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione 2011-2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di C. 18.000,00 ripartito in nove rate da €.2.000,00 cadauna con scadenza al giorno 18 di ogni mese a partire dall'ottobre 2011 al giugno 2012. (I1 Collegio Arbitrale rileva come nel contratto erroneamente vengono riportate le scadenze dell'anno 2012 con la dicitura 2011.) - fotocopie dei comunicati emessi dal Settore Tecnico nei quali vengono riportati i due esoneri del tecnico in date diverse - ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte Con raccomandata del 28 marzo 2012 il Segretario del Collegio invita la societa Polisportiva Gaeta a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Marcello Casu ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Collegio esaminata la docurnentazione pervenuta e considerato che la societa Polisportiva Gaeta nulla ha controdedotto giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Evidenzia come nell'accordo economico la cifra pattuita di €18.000,00 non sia conforme ai massimali stabiliti dal regolamento che prevede per la conduzione tecnica di squadre partecipanti al campionato di serie D un massiinale di €.14.000,00. Per tale motivo le quattro rate scadute alla data di presentazione del ricorso dal tecnico Casu devono essere calcolate e corrisposte in base a quest'ultima cifra cosi come le successive rate mancanti che potranno essere richieste dall'interessato con un nuovo reclamo. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale accoglie parzialmente it ricorso e obbliga la societa Polisportiva Gaeta a corrispondere all'allenatore Marcello Casu la somma di €. 6.222,00 a pagamento delle prime quattro rate scadute dell'accordo economico e di €.65,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di C. 6.287,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Decide altresi di rimettere gli atti alla Procura Federale per la violazione commessa dalle parti nella stipula di un accordo con massimali superiori alle norme. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalita,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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