F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Andrea CECCOTTI / A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 Sri (99/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012
VERTENZA: all. Andrea CECCOTTI / A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 Sri
(99/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 9 febbraio 2012 l'allenatore dilettante signor Andrea Ceccotti ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore dei portieri del settore giovanile della società A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. partecipante al campionato di italiano di serie D nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 23 agosto 2010, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Ceccotti un premio di tesseramento,
di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) da corrispondersi in dieci rate da € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) entro la fine di ogni mese ad iniziare da settembre 2010 e terminare nel giugno 2011.
Con il reclamo in esame, il signor Ceccotti chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. di corrispondergli limporto di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) non avendo la società provveduto ad onorare l'ultima rata prevista nell'accordo. Nel ricorso, sul predetto importo, si richiedono anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 28 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del giorno successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 8 settembre 201.0.
11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 28 marzo 2012, dalla società A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. e dall'allenatore ricevute ambedue il 3 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. nulls ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l., di
corrispondere all'allenatore signor Andrea Ceccotti la somma di € 556,00
(cinquecentocinquantasei/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 6,00 (sei/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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