F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Robson Roberto Moraes GONCALVES/A.S.D. MANFREDONIA C.5 (106/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Robson Roberto Moraes GONCALVES/A.S.D. MANFREDONIA C.5 (106/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso dell'1/03/2012, l'allenatore dilettante Robson Roberto Maraes Goncalves, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Manfredonia Calcio 5, partecipante al campionato di Serie B della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. - F.I.G.C., per ]a stagione sportiva 2011/2012, il pagamento di C. 9.000,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata dell'1/07/2011, la sopracitata Societa, per l'attivita di allenatore della 1^squadra e quella dell'Under 21, si era impegnata a corrispondere un compenso mensile di F. 1.200,00, a partire dal mese di settembre 2011, oltre alla casa dove alloggiare, con l'esclusione delle spese per le utenze, nonche di n. 2 biglietti aerei per il ritorno in Brasile a stagione ultimata. Ha allegato, altresi, copia di richiesta emissione tessera di Tecnico, datata 21/09/2011, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della A.S.D. Manfredonia Calcio 5. La Divisione Calcio a Cinque ha comunicato alla Segreteria di questo Collegio che il contratto stipulato tra le parti sopra richiamato non risulta essere stato depositato. Inoltre,ha informato che l'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes, non risulta tesserato per la stagione sportiva 2011/2012 per il mancato versamento della quota di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. La Societa convenuta, invitata da questo Collegio a fornire eventuali controdeduzioni scritte circa il ricorso proposto dal ricorrente, per il tramite del suo Presidente ha inviato le sue memorie sostenendo che all'allenatore Goncaves sono stati riconosciuti tutti gli emoluments previsti in accordo verbale nonostante i pessimi risultati raggiunti nei circa due mesi di permanenza e che, inoltre, veniva consegnata anche una autovettura Fiat Punto che allo stato si trova in possesso del tecnico. Ancora, che l'interruzione del rapporto a stato preso di comune accordo in considerazione dell'andamento non felice e del rapporto poco sereno che l'allenatore aveva con la squadra e, pertanto, chiede di respingere il ricorso perche infondato avendo il reclamante ricevuto tutto quanto pattuito. Alle controdeduzioni sono state allegate la copia della scrittura privata del 1 ° luglio 2011, due copie di ricevute per € 1.200,00 (mesi di settembre e ottobre 2011 sottoscritte dall'allenatore Goncalves Robson, nonche scrittura privata del 7/11/2011, sottoscritta dalle parti, in cui veniva sancito la conclusione del rapporto tra la A.S.D. Manfredonia Calcio 5 e l'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes, con la dichiarazione da parte di quest'ultimo di aver ricevuto tutti gli emolumenti per la collaborazione professionale svolta. Il ricorrente alle controdeduzioni della convenuta non faceva seguire alcuna osservazione. In ordine ai documenti in fascicolo appare evidente che il rapporto di collaborazione sottoscritto in data 1/07/2011 dall'allenatore Goncalves e la A.S.D. Manfredonia Calcio a 5, tra l'altro non depositato perche non vidimato dal Settore Tecnico per irregolarita amministrative, a stato interrotto per la reciproca volonta delle parti e con la dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto tutti gli emolumenti per il lavoro svolto. Tanto premesso, il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Goncaves Robson Roberto Moraes non puo essere accolto. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale respinge il ricorso dell'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes. Il Collegio Arbitrale, inoltre, decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per mancata osservanza dell'art 1 delle N.O.I.F da parte dell'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes. La presente delibera a inappellabile.
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