F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (482) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO GIGLIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcetto Poggibonsese) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO POGGIBONSESE (nota n. 7520/388pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012
(482) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO GIGLIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcetto Poggibonsese) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO POGGIBONSESE (nota n. 7520/388pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Giglioli Alessandro nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Calcetto Poggibonsese e la Società ASD Calcetto Poggibonsese, partecipante al Campionato Nazionale Serie B, quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al n. 7 punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della fideiussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all’onere previsto dall’art. 1957 Codice Civile e senza il beneficio di escussione del Debitore principale, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. La Società deferita ha presentato nei termini memoria difensiva, con la quale ha portato a conoscenza di questa Commissione, nonché della Procura Federale, la scomparsa del sig. Giglioli Alessandro, avvenuta il 3 maggio 2012; nel merito ha dedotto di aver ricevuto dall’istituto di credito la fideiussione di che trattasi, da presentare al momento della iscrizione al campionato di competenza, soltanto l’ultimo giorno utile per la spedizione della relativa domanda e di aver inserito nel plico inviato alla Divisione Calcio a 5, per fretta e mera disattenzione, la fotocopia del documento in luogo dell’originale; ha precisato che, avuta cognizione dell’errore, in data 22 luglio 2011 aveva trasmesso all’ufficio competente la fideiussione in originale; ha concluso, rimettendosi al giudizio di questa Commissione. Alla riunione odierna è comparsa la Società deferita in persona dell’attuale Presidente sig. Luca Satiro, la quale, confermato l’evento della morte del sig. Alessandro Giglioli, si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi rassegnate. La Procura Federale ha richiesto il non luogo a procedere nei confronti del sig. Alessandro Giglioli e, stante la ammessa sussistenza dell’inadempimento contestato, ha altresì richiesto a carico della Società deferita l’ammenda di € 1.000,00. La Commissione, preso atto della ammissione di responsabilità da parte della Società deferita e considerato l’avvenuto decesso del Sig. Alessandro Giglioli, decide come da seguente dispositivo. P.Q.M. dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Alessandro Giglioli ed infligge alla Società ASD Calcetto Poggibonsese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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