F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (488) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PLUTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a 5 Fata Morgana) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 FATA MORGANA (nota n. 7526/384pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (488) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PLUTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a 5 Fata Morgana) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 FATA MORGANA (nota n. 7526/384pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Plutino Giuseppe, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Fata Morgana Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al n. 10, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario, come prescritto dal punto A, n. 10 del C.U. n. 681 2011/2012. 2) la Società ASD Fata Morgana Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Plutino Giuseppe inibizione giorni 30; nei confronti della ASD Fata Morgana Calcio a 5 ammenda di euro 1.000,00. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Plutino Giuseppe e la Società ASD Fata Morgana Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, anche via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Giuseppe Plutino con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Fata Morgana Calcio a 5, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Plutino l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Fata Morgana Calcio a 5 dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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