F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Mirto Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ SS MIRTO CALCIO A 5 (nota n. 75572/423pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012
(489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Mirto Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ SS MIRTO CALCIO A 5 (nota n. 75572/423pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Salvino Luigi, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all’epoca della inadempienza, della SS Mirto Calcio a Cinque, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al n. 7, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011, della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti, in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011 – 2012, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, di una fideiussione bancaria in originale o di euro 5.000,00.
2) la SS Mirto Calcio a Cinque, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Salvino Luigi giorni trenta; nei confronti della SS Mirto Calcio a Cinque dell’ammenda di euro 1.000,00. E’ altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti, riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, le prove prodotte, e sentite le parti, rileva quanto segue:
Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Salvino Luigi e la SS Mirto Calcio a Cinque per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 7 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, di una fideiussione bancaria in originale o di euro 5.000,00. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva. Nella fattispecie in esame la SS Mirto Calcio a Cinque in data 12 Luglio inviava una semplice dichiarazione bancaria mediante la quale si faceva riferimento che in data 8 luglio 2011 era stato deliberato dalla Banca Popolare del Mezzogiorno l’emissione di una fideiussione in favore della SS Mirto Calcio a Cinque per l’importo di euro 5.000,00. In tale documento si legge che nei giorni seguenti sarebbero state raccolte le firme e l’emissione del testo in originale. Da tale dichiarazione risulta pertanto comprovato che in data 12 luglio 2011 non si era ancora perfezionata la garanzia richiesta dal punto 7 del C.U., in quanto la fideiussione veniva emessa solo in data 15 luglio 2011, cosi come risulta dal documento allegato dai deferiti unitamente alla propria memoria difensiva, e pertanto dopo la scadenza del termine perentorio sopra menzionato. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Luigi Salvino con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, e di conseguenza risulta evidente la responsabilità diretta della SS Mirto Calcio a Cinque, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvino Luigi l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Soc. SS Mirto Calcio a Cinque l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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