F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PELUSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Club Mediterranea) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA (nota n. 7556/422pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012
(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PELUSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Club Mediterranea) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA (nota n. 7556/422pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Peluso Vincenzo, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all’epoca della inadempienza, della ASD Futsal Club Mediterranea, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti, in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011 – 2012, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, dell’attestazione pagamento pendenze debitorie di cui al punto A n.8 del sopra citato C. U.;
2) la ASD Futsal Club Mediterranea, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Peluso Vincenzo dell’inibizione per giorni 30; nei confronti della ASD Futsal Club Mediterranea dell’ammenda di euro 1.000,00.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Peluso Vincenzo e la ASD Futsal Club Mediterranea per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto A n. 8 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, dell’attestazione pagamento pendenze debitorie. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Tutto ciò detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Peluso Vincenzo con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe. Di conseguenza risulta concretizzarsi la responsabilità diretta della Società ASD Futsal Club Mediterranea, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Peluso Vincenzo l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della ASD Futsal Club Mediterranea l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
(494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PULLERA’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Pistoia) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PISTOIA (nota n. 7542/416pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Luca Pullerà, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Pistoia, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto a N.7 del Comunicato Ufficiale n.681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della fidejussione in originale o di Euro 5.000,00;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Luca Pullerà, della sanzione del’inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Luca Pullerà l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Futsal Pistoia l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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