F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2012 (607) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANEL DANIEL RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 9134/956pf11-12/SP/seg. del 19.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2012 (607) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANEL DANIEL RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 9134/956pf11-12/SP/seg. del 19.6.2012). Con atto del 19.6.2012, il Procuratore federale ha deferito il calciatore Stefan Radu, tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 12, comma 5, CGS, per avere – in occasione della gara Lazio – Napoli dell’8.4.2012 – salutato i propri sostenitori con il braccio destro teso ed alzato con le dita della mano serrate. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 12, comma 5, CGS, il Procuratore federale ha deferito altresì la Società SS Lazio spa a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Nei termini previsti gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) al calciatore Radu e di € 30.000,00 (€ trentamila/00) alla Società di appartenenza. È altresì comparso il difensore del Sig. Radu e della Società Lazio, Avv. Gentile, il quale ha evidenziato, in sintesi, come il suo assistito non abbia conoscenza del significato del gesto per cui è stato oggi deferito e che, comunque, non si trattava di “saluto romano” ma di un semplice saluto col braccio alla curva dello stadio che stava chiamando il giocatore, mentre lo stesso stava rientrando nello spogliatoio dopo aver partecipato prolungatamente ad altri cori. La foto che ritrae il giocatore, secondo la difesa, sarebbe pertanto solo la fissazione di un momento nell’arco di un gesto più articolato, motivo per il quale ha richiesto il proscioglimento del calciatore Radu e, per l’effetto, della stessa Società Lazio. La vicenda trae origine dalla foto, presente su numerosi quotidiani, nella quale il deferito veniva in effetti ritratto nella tipica posa di chi stava salutando con il braccio teso e le dita della mano serrate. Il Sig. Radu, nel corso dell’audizione alla quale è stato sottoposto durante le indagini, ha negato l’effettuazione del gesto, asserendo che lo stesso sarebbe stato parte di un più ampio movimento di saluto con oscillazione del braccio ed ha osservato che la Società, dopo alcuni episodi risalenti nel tempo giudicati da questa Commissione, aveva vietato espressamente l’ingresso di orientamenti e manifestazioni politiche nello spogliatoio. Infine, a sostegno della propria estraneità ai fatti, ha reso disponibile alla Procura un DVD. Il filmato contenuto in detto supporto informatico, valutato come elemento di prova a carico, non è stato prodotto all’atto della presentazione del deferimento, sebbene da un punto di vista squisitamente probatorio sarebbe risultato estremamente controverso alla luce dell’apporto diametralmente opposto che avrebbe fornito nelle intenzioni delle parti. Il deferito, difatti, lo avrebbe ritenuto utile per la propria difesa mentre nella relazione del collaboratore della Procura si legge che lo stesso, girato da un tifoso della curva nord, avrebbe ripreso il Sig. Radu compiere per ben tre volte il gesto di che trattasi, ma comunque non fosse di chiarissima qualità, di tal che è lecito presumere anche l’assenza di quelle garanzie tecniche e documentali imposte dall’art. 35 CGS e dei presupposti per il suo utilizzo. Ecco pertanto che, nel caso di specie, l’unica prova a sostegno del deferimento è data dal fotogramma dal cui esame, in assenza di altri elementi, non può discendere automaticamente la fondatezza dell’incolpazione. La CDN, nei precedenti richiamati dalla Procura, che di per sé non possono determinare né concorrere a determinare un giudizio di responsabilità degli odierni deferiti, ha censurato pesantemente l’effettuazione del cosiddetto “saluto romano”, che, si badi bene, era stato ammesso come tale dagli allora suoi autori. Lo stesso, chiaramente deprecabile atteso ciò che rievoca e la potenzialità offensiva attuale, è del tutto estraneo al consesso sportivo e dallo stesso deve essere tenuto ben lontano. Però è altrettanto vero che, nel caso di specie, la condanna di un tale gesto, da un punto di vista disciplinare, non può essere pronunciata sulla sola base di ciò che appare dal fotogramma, strumento rappresentativo di carattere frammentario, che non ne chiarisce l’essenza, ma deve essere frutto di un giudizio di disvalore, sintesi di altri elementi, che nei due precedenti erano costituiti dalle ammissioni esplicite dei deferiti. La Procura federale fonderebbe invece la responsabilità del Sig. Radu sulla ritenuta non credibilità delle giustificazioni addotte dallo stesso a sua discolpa, alla luce della natura inequivocabile del gesto, per di più, comprovata dal filmato al quale viene fatto più volte riferimento, ma che, lo si ribadisce, non è stato prodotto. Per tali motivi, questa Commissione è messa nella condizione di dovere decidere sulla sola base del fotogramma, in assenza di altri riscontri obiettivi quali, ad esempio, il referto degli ufficiali di gara o la relazione degli incaricati del controllo della stessa, soggetti preposti alla verifica ed alla conseguente segnalazione di situazioni rilevanti. Tanto più che il tenore delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal deferito, ancorché inverosimili quanto all’ignoranza del significato del gesto e del precedente occorso a Zarate, sono ben lungi dal costituire ammissione degli addebiti e, anche perché ancorate dalla stessa Procura al filmato mancante, sono inidonee a fondare, di per sé, il giudizio di responsabilità richiesto. Ebbene, è indubbio che detto fotogramma immortali l’attimo di un gesto ma, decontestualizzandolo dagli eventi nei quali è maturato, non ne chiarisce l’essenza, così da lasciare incompreso se lo stesso abbia avuto natura statica (sulla quale si fonda l’incolpazione) o dinamica (sulla quale si fonda la richiesta di proscioglimento) nel caso in cui facesse parte di un movimento più ampio ed articolato. Ecco pertanto che, non essendo stata fornita la prova dell’addebito, il deferimento non può essere accolto. P.Q.M. Proscioglie il calciatore Stefanel Radu e la Società SS Lazio Spa dagli addebiti loro ascritti.
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