F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2012 (586) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE APREA (Calciatore tesserato per la Società Calcio Lecco 1912 Spa), SALVATORE CAVALIERE (Dirigente accompagnatore della Società Savona 1907 FBC Spa), GIOVANNI GANDIN (Dirigente accompagnatore della Società Calcio Lecco 1912 Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa e SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 8844/1049 pf 11-12 SP/AM/ma del 7.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2012
(586) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE APREA (Calciatore tesserato per la Società Calcio Lecco 1912 Spa), SALVATORE CAVALIERE (Dirigente accompagnatore della Società Savona 1907 FBC Spa), GIOVANNI GANDIN (Dirigente accompagnatore della Società Calcio Lecco 1912 Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa e SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 8844/1049 pf 11-12 SP/AM/ma del 7.6.2012).
Con atto del 7.6.2012, la Procura federale ha deferito:
▪ il Sig. Giuseppe Aprea, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per avere, nel corso della gara Savona – Lecco del 29.4.2012, e precisamente dal 18° del secondo tempo, tenuto una condotta preordinata e palesemente antisportiva e simulatoria, contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità specificamente funzionale a ritardare la ripresa del gioco, al fine di procrastinare il termine finale dell’incontro, così eludendo il principio della contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza e l’esito degli ulteriori incontri ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica;
▪ il Sig. Salvatore Cavaliere, dirigente accompagnatore della Società Savona Calcio, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in quanto soggetto federalmente ed organicamente rappresentante la Società di appartenenza nell’ambito dell’incontro Savona – Lecco del 29.4.2012, ex art. 66, comma 4, NOIF, consentiva e, comunque, non impediva che i calciatori della propria squadra ritardassero deliberatamente il rientro in campo per il secondo tempo, così eludendo il principio di contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza dell’esito dell’incontro ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica così permettendo al Lecco di segnare al 90’ il goal della vittoria;
▪ il Sig. Giovanni Gandin, dirigente accompagnatore della Società Lecco Calcio, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in quanto soggetto federalmente ed organicamente rappresentante la Società di appartenenza nell’ambito dell’incontro Savona – Lecco del 29.4.2012, ex art. 66, comma 4, NOIF, consentiva e, comunque, non impediva che i calciatori della propria squadra ritardassero deliberatamente il rientro in campo per il secondo tempo, così eludendo il principio di contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza dell’esito dell’incontro ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica così ottenendo che il Lecco segnasse al 90’ il goal della vittoria;
▪ la Società FBC Savona 1907 Spa per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al proprio dirigente;
▪ la Società Calcio Lecco 1912 Spa per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al proprio calciatore ed al proprio dirigente. Alla riunione del 5.7.2012, oltre alla Procura federale ed ai deferiti era presente anche la Società Montichiari la quale ha chiesto di essere ammessa a partecipare al dibattimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 7, CGS, asserendo di essere portatrice di interessi di cui all’art. 33, comma 3, CGS. La Commissione ha respinto la richiesta della Montichiari di partecipare al dibattimento per carenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 41, comma 7, CGS, tenuto conto che oggetto del deferimento di che trattasi è la esclusiva violazione dell’art. 1 CGS e non dell’art. 7 CGS. Disposto il prosieguo, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento richiedendo applicarsi la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) ciascuno ai Sigg.ri Cavaliere e Gandin, della squalifica per mesi 8 (otto) al Sig. Aprea e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 e dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuna alla Savona Calcio ed alla Lecco Calcio. I deferiti, che hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, hanno respinto gli addebiti, contestandone in nuce la fondatezza, ed hanno comunque chiesto l’ammissione della ripresa televisiva depositata. La Commissione ha respinto la richiesta istruttoria in quanto la facoltà di utilizzare riprese televisive o altri filmati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, è legata a ben specifici presupposti non ricorrenti nel caso di che trattasi, ferma la preliminare considerazione che il mezzo di prova non offre piena garanzia tecnica e documentale quanto alla sua formazione e provenienza. Venendo al merito, la vicenda trae origine dall’esposto con il quale il Presidente del Montichiari, Società contestualmente impegnata nella gara con la Bellaria, ha denunciato l’esistenza di una situazione illecita verificatasi nel corso della partita Savona – Lecco consistita in presunte attività finalizzate all’alterazione della regolarità della stessa. L’esponente ha sostenuto che il ritardo accumulatosi nel corso della gara, terminata in notevole ritardo rispetto alle altre dello stesso girone, avesse consentito l’acquisizione della notizia del risultato finale della partita tra il Bellaria ed il Montichiari da parte dell’entourage del Savona e del Lecco, così consentendo a quest’ultimo di raggiungere la vittoria nei minuti finali. Tale situazione, da inquadrare nell’ambito del rischio retrocessione e dei play out che alcune delle squadre coinvolte (non solo le due deferite) sarebbero state chiamate a giocare, integrerebbe, anche secondo la Procura federale, un illecito ai limiti di quello, ben più grave, previsto dall’art. 7 CGS del quale però non è stata raggiunta la piena prova, come è stato sottolineato nell’atto di deferimento. A sostegno dell’incolpazione sono stati indicati alcuni elementi quali il ritardato inizio del secondo tempo della partita Savona – Lecco, un infortunio subito dal portiere del Lecco – ritenuto frutto di una condotta simulatoria – che avrebbe fatto accumulare ulteriore ritardo, la presenza di tesserati di entrambe le squadre deferite nell’impianto nel quale si stava disputando la gara Bellaria – Montichiari, l’esultanza dei tesserati del Savona – in coincidenza con il risultato finale della partita predetta – quando l’andamento di quella che stavano disputando non ne poteva costituire motivo, la ritenuta sostanziale rinuncia al gioco a seguito del goal segnato dal Lecco e, infine, le manifestazioni di contentezza sempre dei tesserati del Savona al termine del proprio incontro non giustificate dal risultato finale che li vedeva sconfitti. È bene chiarire che i fatti che hanno portato al ritardato inizio del secondo tempo, pacificamente ammessi, sono stati già sanzionati dal GS, per cui, relativamente a tale aspetto, le due Società non potranno essere chiamate nuovamente a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili ai rispettivi dirigenti accompagnatori, in ragione del principio del ne bis in idem. Per il resto, il deferimento può ritenersi fondato solo in relazione alla responsabilità dei Sigg.ri Cavaliere e Gandin ai quali, ai sensi dell’art. 66 NOIF, è ascrivibile il ritardo delle rispettive squadre nel mettersi a disposizione del Direttore di Gara, che aveva più volte sollecitato l’inizio del secondo tempo. Gli indizi raccolti non rivestono quelle caratteristiche di precisione, concordanza e gravità tale da ipotizzare il concretizzarsi della violazione dell’art. 1 CGS che, nel procedimento di che trattasi, seppur “affievolita” rispetto all’art. 7 CGS, in esso deve trovare il suo presupposto fattuale in ragione della specificità dei capi di incolpazione. Ebbene, la stessa Procura federale ritiene, giustamente, non raggiunta la prova di un accordo finalizzato all’alterazione dello svolgimento della gara, ancorché sembri emergere una sorta di comunione di intenti, raggiunta tacitamente nel corso della stessa, finalizzata a sfalsare temporalmente l’incontro e, quindi, a regolarsi di conseguenza alla conoscenza del risultato di quello tra Bellaria e Montichiari. Tale ricostruzione, per quanto suggestiva, risulta sfornita di prova anche quanto alla contestata violazione dell’art. 1 CGS. Non è infatti sostenibile che il solo Aprea, portiere del Lecco, che avrebbe accusato un infortunio sulla cui idoneità a determinare il prolungato intervento dei soccorsi vengono espressi forti dubbi, abbia determinato la situazione di irregolarità contestatagli, tenuto conto che il Lecco aveva necessità di vincere la partita con il Savona. Per converso, e ciò avrebbe dovuto determinare il coinvolgimento disciplinare di tutti coloro che hanno partecipato alla gara a prescindere dal ritenuto concretizzarsi della situazione dell’art. 7 CGS, si sono verificate altre situazioni, quali ad esempio alcune chiarissime occasioni da goal mal sfruttate dal Savona, che, solo con una certa forzatura, avrebbero potuto determinare sospetti ma che, a ben vedere, sono state frutto di errori che frequentemente si vedono sui campi di gioco a qualsiasi livello. È difficile sostenere che i comportamenti contestati fossero effettivamente preordinati ed abbiano effettivamente determinato il raggiungimento di un risultato utile per il Lecco, soprattutto tenuto conto che gli stessi sono soggetti a troppe incognite e variabili quali, ad esempio, il numero di squadre estranee alle deferite che, nel corso delle ultime due giornate di campionato, avrebbero potuto determinare il vantaggio del Lecco, o ancora il contributo, in termini di risultati, che tutte avrebbero potuto dare nel senso specificato, seppur in maniera del tutto occasionale, e, comunque, in assenza dell’elemento psicologico richiesto anche dall’art. 1 CGS. Né possono indurre ad una valutazione diversa gli elementi fondanti il dubbio sulla natura simulatoria dell’infortunio occorso al Sig. Aprea, che invece tale deve essere considerato, non essendo stato provato che il deferito abbia esaudito una precisa richiesta fattagli in tal senso né che detto infortunio non si fosse verificato né che, una volta verificatosi, impedisse al tesserato di giocare, né, infine, che lo stesso si sia posto quale causa esclusiva e determinante il vantaggio del Lecco nel senso prospettato dalla Procura. Allo stesso modo, non è indicativa di un illecito né la presenza di tesserati di entrambe le compagini alla partita Bellaria – Montichiari né la comunicazione dagli stessi eventualmente effettuata del risultato. Ciò anche in ragione di quanto dichiarato dall’allenatore del Savona circa le informazioni provenienti dagli spalti. Sta di fatto che una situazione analoga potrebbe verificarsi anche negli impianti nei quali sono presenti tabelloni che aggiornano sui risultati degli altri campi. Parimenti, la stessa esultanza manifestata dai calciatori e dalla panchina del Savona – una volta conosciuto il risultato finale della gara tra il Bellaria ed il Montichiari – tanto quando la gara con il Lecco era ancora in svolgimento in una situazione di pareggio quanto al termine della stessa, ormai persa, è logicamente spiegabile con la naturale emotività legata alla consapevolezza di aver raggiunto la certezza della permanenza nella serie, ancorché a discapito di altre squadre, che potrebbe aver determinato un naturale calo di concentrazione. È chiaro, però, che, per attribuire una valenza illecita a tali meccanismi, si sarebbe dovuta fornire almeno la prova che gli stessi costituissero il riflesso di un accordo esplicito e preventivo tra tutti i componenti delle due squadre o, per lo meno, del Savona, ferma restando l’impossibilità anche solo di presumere l’esistenza di uno tacito raggiunto in corsa, ma comunque del nesso tra gli stessi e l’alterazione. In conclusione, non potendosi ritenere raggiunta la prova della violazione dell’art. 1 CGS, il deferimento potrà essere accolto solo parzialmente nel senso già specificato. P.Q.M. Infligge ai Sigg.ri Salvatore Cavaliere e Giovanni Gandin la inibizione per mesi 5 (cinque) ciascuno. Proscioglie il Sig. Aprea e le Società Savona e Lecco.
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