F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (476) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIROLAMO OLIVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Biancazzurro Fasano) E DELLA SOCIETA’ ASD BIANCAZZURRO FASANO (nota n. 7530/380pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012
(476) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIROLAMO OLIVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Biancazzurro Fasano) E DELLA SOCIETA’ ASD BIANCAZZURRO FASANO (nota n. 7530/380pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Olive Girolamo, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Biancazzurro Fasano, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al n. 10, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario, come prescritto dal punto A, n. 10 del C.U. n. 681 2011/2012. 2) la Società ASD Biancazzurro Fasano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Olive Girolamo inibizione di giorni 30; nei confronti della Società ASD Biancazzurro Fasano ammenda di € 1.000,00.
La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Olive Girolamo e la Società ASD Biancazzurro Fasano per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, anche via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Olive Girolamo con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Biancazzurro Fasano, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Olive Girolamo l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Biancazzurro Fasano l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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