F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BUSTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Grifo Caminetti Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ACD GRIFO CAMINETTI CALCIO A 5 (nota n. 7545/417pf11- 12/AM/pp del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BUSTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Grifo Caminetti Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ACD GRIFO CAMINETTI CALCIO A 5 (nota n. 7545/417pf11- 12/AM/pp del 23.4.2012). La Procura federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione disciplinare il Sig. Busti Stefano nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 e la ACD Grifo Caminetti Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 7 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della “fideiussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta con espressa volontà di deroga all’onere previsto nell’art. 1957 C.C. e senza il beneficio di escussione del debitore principale” di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Legale rappresentante. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione una istanza di rinvio per la sussistenza di impedimento a comparire alla riunione odierna. A tale riunione, la Procura federale, preso atto della istanza di rinvio, nulla ha opposto. La Commissione, vista l’istanza di rinvio, ritenuto che in essa si configura un oggettivo impedimento a comparire e che la Procura federale non si è opposta, P.Q.M. rinvia il dibattimento alla riunione del 2 agosto 2012 ore 15.00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it