F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO COLAPINTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 7550/419pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO COLAPINTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 7550/419pf11-12/AM/pp del 23.4.2012). La Procura federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione disciplinare il Sig. Colapinto Filippo nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Polisportiva Sammichele Calcio a 5 e la Polisportiva Sammichele Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 11 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della “copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidenza della stessa”, di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per il fatto ascritto al proprio Legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento e le seguenti sanzioni: per il Sig. Colapinto Filippo l’inibizione di gg. 30 (trenta) e per la Società l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille//zerozero). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie a difesa. La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 486 del presente Comunicato, osserva quanto segue. I deferiti non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito di copia del verbale di assemblea con il conferimento delle cariche sociali, di cui al Punto A n. 11 del Comunicato Ufficiale, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il Deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il Deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Colapinto Michele nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Polisportiva Dilettantistica Sammichele Calcio a 5 la inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Polisportiva Dilettantistica Sammichele Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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