F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOUHAMED MALICK MBAYE (Calciatore attualmente svincolato), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 6020/170 pf11-12/SP/ac del 6.3.2012). (575) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO RAIMONDO (Calciatore attualmente tesserato per la Società SC Caronnese ASD), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 8766/169 pf11-12 SP/ac del 5.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOUHAMED MALICK MBAYE (Calciatore attualmente svincolato), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 6020/170 pf11-12/SP/ac del 6.3.2012). (575) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO RAIMONDO (Calciatore attualmente tesserato per la Società SC Caronnese ASD), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 8766/169 pf11-12 SP/ac del 5.5.2012). Preliminarmente, questa Commissione, vista l’istanza congiunta della Procura federale e dell’Avv. Di Carlo, legale di fiducia dei Signori Savini e Raimondo, di riunione del procedimento rubricato con protocollo n. 6020/170 pf11-12/SP/ac del 6.3.2012 con quello n. 8766/169 pf11-12 SP/ac del 5.5.2012, accoglie la suddetta istanza, disponendo la riunione dei deferimenti in epigrafe. Con atto del 6.3.12 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione: - il Sig. Mbaye Mouhamed Malick per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al momento del conferimento del mandato con l’Agente Ulisse Savini si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore dilettante; - il Sig. Ulisse Savini per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per “aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Mbaye Mouhamed Malick, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione”. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 23 agosto 2011 è emerso che il calciatore Mbaye Mouhamed Malick ha conferito all’agente Ulisse Savini il mandato n. 2797, sottoscritto dalle parti il 1 luglio 2011 ed inviato con raccomandata dell’11/07/2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Mbaye lo status di calciatore professionista. Con successivo atto del 5 maggio 2012 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione: - il Sig. Roberto Raimondo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al momento del conferimento del mandato con l’Agente Savini Ulisse si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; - il Sig. Ulisse Savini per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per “aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Raimondo Roberto, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione”. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 23 agosto 2011 è emerso che il calciatore Raimondo Roberto ha conferito all’agente Ulisse Savini il mandato n. 2798, sottoscritto dalle parti il 1 luglio 2011 ed inviato con raccomandata dell’11/07/2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Raimondo lo status di calciatore professionista ma quello di tesserato presso la Società SC Caronnese come calciatore “giovane di serie”. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signor Roberto Raimondo e Ulisse Savini hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Signori Roberto Raimondo e Ulisse Savini, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Roberto Raimondo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; ▪ pena base per il Sig. Ulisse Savini, sanzione della sospensione della licenza di giorni 100 (cento), con ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 70 (settanta) di sospensione della licenza con ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il Sig. Mbaye Mouhamed Malick. All’udienza del 18 luglio 2012 è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e infliggersi la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato per il Sig. Mbaye Mouhamed Malick. Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Mbaye Mouhamed Malick ha conferito il mandato per la stipula di contratto di prestazioni sportive con Società di calcio professionistica all’agente Savini pur non avendo il nominato calciatore, al momento della sottoscrizione del mandato, lo status di calciatore professionista, ma quello di dilettante, come risulta dal certificato storico in atti. Tale condotta comporta l’affermazione della responsabilità del calciatore deferito. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Roberto Raimondo la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di campionato; ▪ per il Sig. Ulisse Savini, la sanzione della sospensione della licenza di giorni 70 (settanta) con l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). Infligge al Sig. Mbaye Mouhamed Malick la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato;
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