F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (571) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO CUSANO (Calciatore attualmente svincolato), CLAUDIO SCLOSA (Agente di calciatori) • (nota n. 8699/171 pf11-12 SP/ac del 31.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (571) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO CUSANO (Calciatore attualmente svincolato), CLAUDIO SCLOSA (Agente di calciatori) • (nota n. 8699/171 pf11-12 SP/ac del 31.5.2012). Con atto del 4 giugno 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Sig. Fabio Cusano, calciatore attualmente tesserato con la Società SC Vallee D’Aoste, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori in quanto al momento del conferimento del mandato all’agente Claudio Sclosa si qualificava come calciatore “professionista” benché rivestisse lo status di calciatore “dilettante ex professionista”; b) il Sig. Claudio Sclosa, agente di calciatore, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per avere accettato l’incarico lui conferito dal calciatore Fabio Cusano senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del nominato calciatore. Nei termini consentiti dalla normativa processuale i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, il deferito Signor Claudio Sclosa ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Claudio Sclosa, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Claudio Sclosa, sanzione della sospensione della licenza di giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per il Sig. Fabio Cusano. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del deferito con la applicazione delle sanzione al Sig. Fabio Cusano, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato. Nessuno è comparso per il Cusano. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, tenuto anche in debito conto il comportamento processuale del deferito il quale non ha fatto pervenire memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, dovrà essere accolto. Con nota del 23 agosto 2011 la Commissione Agenti di Calciatori sollecitava la Procura Federale affinchè svolgesse gli opportuni controlli in merito alla condotta posta in essere dal calciatore Fabio Cusano il quale aveva conferito mandato all’agente, Sig. Claudio Sclosa, per non rivestendo al momento del conferimento del predetto mandato lo status di “professionista”, così come invece espressamente richiesto e previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti dei Calciatori. La Commissione Agenti di Calciatori aveva peraltro dichiarato nullo il mandato n. 2881 conferito in data 21 giugno 2011, ed inviato con lettera raccomandata a.r. il 1 luglio 2011, dal Sig. Fabio Cusano al Sig. Claudio Sclosa in quanto il nominato calciatore, al momento del conferimento dell’incarico, non rivestiva il richiesto status di “professionista” bensì quello di “dilettante ex professionista” in quanto tesserato con la Società A.S.D. Albese Calcio fino al 1 luglio 2011. In considerazione della circostanza per cui la F.I.G.C. qualifica all’art. 28 delle N.O.I.F. riserva la qualifica di professionisti ai calciatori che “esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità i tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”, il Sig. Fabio Cusano, qualificatosi come “professionista” al momento del conferimento del predetto mandato mentre in realtà rivestiva lo status di “dilettante ex professionista”, ha senza dubbio alcuno violato con la propria condotta l’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per il Sig. Claudio Sclosa. Infligge la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato al Sig. Fabio Cusano.
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