F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (579) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CIAMPI (Calciatore attualmente svincolato), DIEGO NAPPI (Agente di calciatori), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 8792/1648 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012
(579) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CIAMPI (Calciatore attualmente svincolato), DIEGO NAPPI (Agente di calciatori), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 8792/1648 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).
Con atto del 6 giugno 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:
a) il Sig. Marco Ciampi, calciatore giovane di serie, tesserato con la Società Benevento Calcio Spa, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, commi 1 e 2, e 33 delle N.O.I.F. ed in riferimento all’art. 3, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti di Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato all’agente, Sig. Diego Nappi, non rivestiva lo status di calciatore professionista, essendo calciatore “giovane di serie”;
b) il Sig. Diego Nappi, titolare di licenza per agente di calciatori, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore Ciampi in merito al conferimento del mandato in questione;
c) la Società Benevento Calcio Spa, in persona del Legale rappresentante, Società di appartenenza del calciatore al momento dei fatti contestati, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Nei termini processualmente consentiti ha fatto pervenire memoria difensiva la Società Benevento Calcio Spa. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Marco Ciampi, Diego Nappi e la Società Benevento Calcio Spa hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Signori Marco Ciampi, Diego Nappi e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Marco Ciampi, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; ▪ pena base per il Sig. Diego Nappi, sanzione della sospensione della licenza di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza; ▪ pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 666,00 (€ seicentosessantasei/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Marco Ciampi, squalifica per 1 (una) giornata di campionato;
▪ per il Sig. Diego Nappi, sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta);
▪ per la Società Benevento Calcio Spa, l’ammenda di € 666,00 (€ seicentosessantasei/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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