F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (580) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BERTOCCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl)), SERGIO LANCINI (Agente di calciatori), Società FBC DERTHONA 1908 Srl • (nota n. 8790/1646 pf10-11 GT/dl del 5.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012
(580) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BERTOCCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl)), SERGIO LANCINI (Agente di calciatori), Società FBC DERTHONA 1908 Srl • (nota n. 8790/1646 pf10-11 GT/dl del 5.6.2012).
Letti gli atti
Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 giugno 2012 nei confronti di:
- Davide Bertocchi, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, delle NOIF ed in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Sergio Lancini, non rivestiva lo status di calciatore professionista, essendo calciatore “dilettante”;
- Sergio Lancini, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3, 5 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione;
- la FBC Derthona 1908, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Bertocchi Davide. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Davide Bertocchi e Sergio Lancini hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Signori Davide Bertocchi e Sergio Lancini, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Davide Bertocchi, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; ▪ pena base per il Sig. Sergio Lancini, sanzione della sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per la Società FBC Derthona 1908. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita, chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Nessuno è comparso per la Società deferita. In considerazione del patteggiamento effettuato dal calciatore Bertocchi e dunque per il riconoscimento di responsabilità dello stesso, ne consegue la responsabilità in via oggettiva della Società deferita. Valutata la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle
seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Davide Bertocchi, squalifica di 1 (una) giornata di campionato;
▪ per il Sig. Sergio Lancini, sospensione della licenza di giorni 30 (trenta).
Infligge alla Società FBC Derthona 1908 l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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