F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (581) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERICOLO (Calciatore dilettante tesserato, al momento dei fatti, per la Società USD Recanatese, attualmente tesserato per la Società AS Melfi Srl), MATTEO MAYER (Agente di calciatori), Società USD RECANATESE • (nota n. 8793/1649 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (581) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERICOLO (Calciatore dilettante tesserato, al momento dei fatti, per la Società USD Recanatese, attualmente tesserato per la Società AS Melfi Srl), MATTEO MAYER (Agente di calciatori), Società USD RECANATESE • (nota n. 8793/1649 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012). Il Deferimento Con atto del 5 giugno 2012 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione: - il Sig. Giuseppe Pericolo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché “al momento del conferimento del mandato con l’Agente Matteo Mayer si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; - il Sig. Matteo Mayer per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per “aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore Giuseppe Pericolo in merito al conferimento del mandato in questione”; - la Società USD Recanatese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio tesserato Pericolo. La Procura federale ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 27 maggio 2011 è emerso che il calciatore Pericolo ha conferito all’agente Mayer il mandato n. 1824, sottoscritto dalle parti il 5 maggio 2011 ed inviato con raccomandata il 9.5.2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Pericolo lo status di calciatore professionista ma quello di tesserato presso la USD Recanatese come calciatore dilettante. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Giuseppe Pericolo, Matteo Mayer e la Società USD Recanatese hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Signori Giuseppe Pericolo, Matteo Mayer e la Società USD Recanatese, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Giuseppe Pericolo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una); ▪ pena base per il Sig. Matteo Mayer, sanzione della sospensione della licenza di giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza con ammenda di € 666,00 (€ seicentosessantasei/00); ▪ pena base per la Società USD Recanatese, sanzione della ammenda € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Giuseppe Pericolo, squalifica di 1 (una) giornata di campionato; ▪ per il Sig. Matteo Mayer, sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta) con ammenda di € 666,00 (€ seicentosessantasei/00); ▪ per la Società USD Recanatese, ammenda di € 300,00 (€ trecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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