F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 19 Luglio 2012 (572) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO FELICIOLI (Calciatore attualmente svincolato), MARCO MAGGI (Dirigente della Società Valenzana Calcio Srl), GIORGIO OPPEZZO (Dirigente della Società Valenzana Calcio Srl), Società VALENZANA CALCIO Srl • (nota n. 8719/1159 pf11-12 AA/ac del 31.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 19 Luglio 2012 (572) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO FELICIOLI (Calciatore attualmente svincolato), MARCO MAGGI (Dirigente della Società Valenzana Calcio Srl), GIORGIO OPPEZZO (Dirigente della Società Valenzana Calcio Srl), Società VALENZANA CALCIO Srl • (nota n. 8719/1159 pf11-12 AA/ac del 31.5.2012). Con atto del 12 giugno 2012 il Procuratore federale, correggendo analogo atto del 31 maggio 2012, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Federico Felicioli calciatore attualmente tesserato per la società A.C.D. Asti; Marco Maggi, dirigente della società Valenzana Calcio s.r.l.; Giorgio Oppezzo, dirigente della società Valenzana Calcio s.r.l., e la Valenzana Calcio s.r.l. per rispondere: il calciatore Federico Felicioli della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 6, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva la gare: Valenzana - Sampdoria del 18.09.2011; Casale - Valenzana del 25.09.2011; Valenzana-Cuneo del 2.10.2011; Alessandria - Valenzana del 09.10.2011; Valenzana - Juventus del 16.10.2011; Novara-Valenzana del 23.10.2011; Valenzana - Genoa del 30.10.2011; Pro Vercelli - Valenzana del 06.11.2011; Entella - Valenzana del 13.11.2011; Valenzana - Pavia del 20.11.2011; Valenzana - Torino del 04.12.2011 tutte valevoli per il Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti nelle file della società Valenzana Calcio s.r.l. senza averne titolo perché al momento non tesserato; il Sig. Marco Maggi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte delle gare valevoli per il Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti: Valenzana - Sampdoria del 18.09.2011; Casale - Valenzana del 25.09.2011; Valenzana - Cuneo del 02.10.2011; Alessandria - Valenzana del 09.10.2011; Valenzana – Juventus del 16.10.2011; Novara - Valenzana del 23.10.2011; Valenzana - Genoa del 30.10.2011; Pro Vercelli - Valenzana del 06.11.2011 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Federico Felicioli non ne avesse titolo; il Sig. Giorgio Oppezzo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte delle gare valevoli per il Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti: Entella-Valenzana del 13.11.2011; Valenzana - Pavia del 20.11.2011; Valenzana - Torino del 04.12.2011 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Federico Felicioli non ne avesse titolo; la società Valenzana Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ari. 1, comma 5, C.G.S. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, la Società Valenzana Calcio Srl ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Valenzana Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per la Società Valenzana Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) da scontarsi nel Campionato “Giovanissimi”, stagione 2012/2013, con l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a punti 5 (cinque), con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una Sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Il procedimento è proseguito per Federico Felicioli, Marco Maggi, Giorgio Oppezzo. Alla odierna udienza il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Felicioli la squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; per il Maggi, la inibizione di giorni 120 (centoventi); per l’Oppezzo, l’inibizione di giorni 60 (sessanta). Nessuno è comparso per le parti deferite. Solamente Felicioli Gianluca Sebastiano, padre del deferito Felicioli Federico, ha presentato memoria nell’interesse del figlio minore. Osserva la Commissione che il deferimento è fondato. Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle distinte di gara, risulta la partecipazione del calciatore Federico Felicioni per la società Valenzana Calcio s.r.l. nella corrente stagione sportiva in occasione delle seguenti gare valevoli per il Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti: Valenzana - Sampdoria del 18.09.2011; Casale - Valenzana del 25.09.2011; Valenzana - Cuneo del 02-10.2011; Alessandria – Valenzana del 09.10.2011; Valenzana - Juventus del 16.10.2011; Novara-Valenzana del 23.10.2011; Valenzana - Genoa del 30.10.2011; Pro Vercelli - Valenzana del 06.11.2011; Entella - Valenzana del 13.11.2011; Valenzana - Pavia del 20.11.2011; Valenzana - Torino del 4.12.2011. Dalla medesima documentazione in atti risulta inoltre, che il calciatore Felicioli è stato impiegato dalla Valenzana Calcio in posizione irregolare nelle predette gare, perché non tesserato. Il Felicioli dal 10.12.2011 si è tesserato per la società A.C.D. Asti ed è stato inserito negli elenchi in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate, quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal Sig. Marco Maggi, ad eccezione di quelle del 13.11.2011, 20.11.2011 e 04.12.2011 sottoscritte dal Sig. Giorgio Oppezzo. Detti dirigenti accompagnatori, con la sottoscrizione delle liste gara richiamate hanno dichiarato che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti. Ai sensi dell'art. 61, comma 6, delle N.O.I.F. la partecipazione alle gare di cui sopra da parte del calciatore Felicioli è stata illegittima in quanto all'epoca dei fatti era privo della richiesta tessera federale e non registrato nei tabulati della F.I.G.C. Lo stesso calciatore ha partecipato alle predette gara nell'interesse della società Valenzana Calcio s.r.l. ai sensi dell'ari 1, comma 5, del C.G.S. Il Felicioli, a prescindere dalla qualifica di tesserato al momento della commissione dei fatti contestati, era tenuto al rispetto di tutte le norme federali e pertanto, lo stesso è responsabile della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. L'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato integra, inoltre, la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10. comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F, ascrivibile anche ai sigg.ri Marco Maggi e Giorgio Oppezzo, dirigenti della società Valenzana Calcio s.r.l., ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art 1, comma 5, C.G.S. In funzione della gravità delle infrazioni commesse si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque), da scontarsi nel Campionato “Giovanissimi”, stagione 2012/2013, con l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società Valenzana Calcio Srl. Accoglie il deferimento ed infligge al Felicioli la squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; al Sig. Maggi, la inibizione di giorni 120 (centoventi); al Sig. Oppezzo, l’inibizione di giorni 60 (sessanta).
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