CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 10/07/2012 – ASD Tempio Pausania/ /Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Sardegna FIGC-LND/U.S. Ghilarza/Football Olbia ‘05

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 10/07/2012 - ASD Tempio Pausania/ /Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Sardegna FIGC-LND/U.S. Ghilarza/Football Olbia ‘05 L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2012, presentato in data 13 giugno 2012 dalla A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Grussu, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., la Lega Nazionale Dilettanti, L.N.D., entrambe rappresentate e difese dagli avv. Mario Gallavotti e Stefano La Porta, la L.N.D. – Comitato Regionale Sardegna e nei confronti di Società U.S. Ghilarza Società Football OLBIA ‘05 per l’annullamento: a) della decisione di rigetto della Commissione Disciplinare Territoriale Sardegna della F.I.G.C. (di cui al Com. Uff. n. 48 del 3 maggio 2012 - Comitato Regionale Sardegna), su ricorso in appello della stessa A.S.D. S.E.F Tempio Pausania avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale (di cui al Com. Uff. n. 38 del 22 marzo 2012 del Comitato Regionale) su due ricorsi, proposti dalla Società U.S. Ghilarza e dalla Società Football Olbia ’05, relativi alle gare del Campionato di promozione regionale girone “B”, rispettivamente disputate con l’attuale ricorrente il 4 e l’11 marzo 2012, che, in accoglimento del reclamo proposto, avevano irrogato la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) per violazione, da parte dell’attuale ricorrente, dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. per la partecipazione alle gare di due giocatori in posizione irregolare, non avendo scontato la pena nella giornata immediatamente successiva a quella della pubblicazione della squalifica con Comunicato Ufficiale; b) della decisione della Corte di Giustizia Federale, sez. III, L.N.D. Comitato interregionale, 25 maggio 2012, pubblicata (C.U. 269/CGF del 25 maggio 2012) nel solo dispositivo di inammissibilità del ricorso per revocazione e revisione relativo a decisioni sulle predette gare, proposto, ex art. 39 C.G.S. - F.I.G.C., dall’attuale ricorrente. uditi, nell’udienza del 5 luglio 2012, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa, l’avvocato Gianfranco Grussu per la società ricorrente e l’avv. Mario Gallavotti per la F.I.G.C. e la L.N.D.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso depositato il 13 giugno 2012, la A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania, esposte le ragioni giustificative della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo italiano, in relazione alla interpretazione dell’art. 22, commi 2, 11 e 12, e dell’art. 45, comma 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e ai profili discriminatori di una interpretazione letterale (con “conseguenze nomofilattiche” della soluzione in questa sede), richiamati i profili già introdotti nei ricorsi federali, ha premesso una ampia esposizione delle vicende delle gare in discussione e dell’intera controversia e ha impugnato le seguenti decisioni: a) decisione di rigetto della Commissione Disciplinare Territoriale Sardegna della F.I.G.C. (di cui al Com. Uff. n. 48 del 3 maggio 2012 - Comitato Regionale Sardegna), su ricorso in appello della stessa A.S.D. S.E.F Tempio Pausania avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicate sul Com. Uff. n. 38 del 22 marzo 2012 del Comitato Regionale) su due ricorsi, proposti dalle Società U.S. Ghilarza e dalla Società Football Olbia ‘05, relativi alle gare del Campionato di promozione regionale girone “B”, rispettivamente disputate con l’attuale ricorrente il 4 e l’11 marzo 2012, che, in accoglimento del reclamo proposto, avevano irrogato la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) per violazione, da parte dell’attuale ricorrente, dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. a seguito della partecipazione alle gare di due giocatori, in posizione irregolare per non avere scontato la pena nella giornata immediatamente successiva a quella della pubblicazione della squalifica con Comunicato Ufficiale; b) decisione della Corte di Giustizia Federale, sez. III, L.N.D. Comitato interregionale, 25 maggio 2012, pubblicata (C.U. 269/CGF del 25 maggio 2012) nel solo dispositivo di inammissibilità del ricorso per revocazione e revisione relativo a decisioni sulle predette gare, proposto, ex art. 39 C.G.S. F.I.G.C., dall’attuale ricorrente. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione, con riserva di integrazione a seguito della pubblicazione della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale con inammissibilità del ricorso per revocazione: 1) eccesso di potere per falsità dei presupposti, violazione e/o falsa e/o errata applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva – eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, con specifico riferimento alla decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 2, 11 e 12, e dell’art. 45, comma 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. Sotto gli anzidetti profili dovrebbero essere considerate le conseguenze aberranti del provvedimento impugnato che avrebbe stravolto (per un punto) la classifica in Campionato della attuale ricorrente, esclusa «dai Play off senza avere violato norma alcuna, se non quella di adottare l’eccessiva prudenza di scontare la squalifica “immediatamente” in riferimento alla espressione di deroga dello stesso art. 22, comma 2, C.G.S. con un termine dilatorio di 24 ore». La sanzione comminata sarebbe ingiusta ed inesplicabile, non solo alle luce della norme giuridiche e procedurali violate, ma «soprattutto per la pochezza giuridica e terminologica del contenuto della motivazione»; la lettura dell’art. 22 si sarebbe fermata alla parola «ufficiale» senza leggere il successivo inciso «salvo quanto previsto dal…..». La grave ingiustizia sarebbe stata subita dalla ricorrente, considerato che la squalifica era stata già scontata nella gara del 1 marzo contro il Borore, cioè appena avuta notizia della pubblicazione (avvenuta intorno alle ore 12), attuando, nella gara disputata alle ore 17 dello stesso giorno - per circostante fortuite derivanti da un precedente rinvio concordato per avverse condizioni climatiche - l’immediata esecutività, sancita dal comma 12 dello stesso art. 22, nonché l’espressa deroga del comma 2, da cui deriverebbe che le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia sportiva debbano essere eseguite e scontate immediatamente, anche in relazione all’art. 45, comma 3, lett. a, C.G.S. Sarebbe stato attribuito alla norma un carattere di tassatività, che, invece, non ha. La debolezza della parte motivazionale della decisione risulterebbe dalle espressioni adoperate, senza considerare che proprio un’interpretazione letterale imporrebbe una soluzione differente, ad eliminare in radice una decisione che obiettivamente lederebbe il principio di legittimità, di equità e di sportività, con grave lesione e pregiudizio per la ricorrente. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1, C.G.S., eccezione di cui la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto, e quindi riproposta: i reclami-ricorsi delle società Ghilarza ed Olbia dovevano essere qualificati come rivolti alla regolarità dello svolgimento della gara (comma 1, art. 46 C.G.S). e quindi preannunciati con le modalità dell’art. 38, entro 24 ore dalla gara, con la conseguente inammissibilità degli stessi ricorsi per l’omissione del preannuncio tempestivo; non sarebbe esatto l’orientamento della Giustizia federale e della F.I.G.C. (con la nota 28 ottobre 2008), in relazione al carattere disciplinare, in quanto il Giudice sportivo è sì chiamato nei casi considerati a conoscere della regolarità della posizione dei due giocatori, ma al preciso fine di accertare e dichiarare la irregolarità della gara, per infliggere la relativa e conseguente sanzione della perdita della partita, ciò anche in relazione all’art. 17, comma 5, ed in riferimento all’art. 29, commi 7 e 8 e, a sua volta, al richiamo dello stesso art. 29 all’art. 17, comma 5. Anche nel caso che la controversia possa essere inquadrata nel comma 3 dell’art. 46 sussisterebbe la necessità del preavviso, in applicazione delle disposizioni generali di cui al Titolo IV del Codice, cui si richiama la norma di chiusura contenuta nell’art. 46, comma 7, con previsione di preannuncio per ricorsi e reclami come adempimento obbligatorio; altrimenti questa sarebbe l’unica eccezione, peraltro non espressamente prevista. 2) Eccesso di potere per falsità dei presupposti – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione e/o falsa e/o errata applicazione delle norme del C.G.S. in materia di proporzionalità e gradualità della sanzione - violazione del principio del ne bis in idem, con omessa pronuncia da parte della decisione della Commissione, senza peraltro dichiarare l’assorbimento di una serie di eccezioni di inammissibilità, di contestazione di vizi di forma (mancanza di preannuncio e mancanza di elementi minimi richiesti), nonché di merito (assoluto difetto di motivazione del primo giudice e non corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice); nelle conclusioni era stata avanzata una domanda subordinata di applicazione di una sanzione minima e comunque inferiore a quella massima della perdita della gara, secondo il principio di matrice costituzionale di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell’art. 16, 17 e 18 C.G.S. Il motivo di ricorso riprende le considerazioni relative ai ricorsi avverso la posizione dei tesserati, contenute nella impugnata decisione della Commissione, criticandole anche sotto il profilo della interpretazione letterale. La violazione del principio del ne bis in idem discenderebbe dalla inflizione per ben due volte della sanzione della perdita della gara in relazione a due partite diverse di fronte ad un’unica asserita infrazione, con grave, ingiusto e ingiustificato pregiudizio per la Società. La squalifica era stata sanzionata per una sola gara e per una sola gara poteva essere considerata l’irregolarità della posizione dei due giocatori. 3) Violazione del principio di effettività delle sanzioni sancito dalla F.I.G.C., con riferimento a diverse pronunce della Giustizia sportiva: l’effetto espiatorio derivava dall’avere scontato la squalifica in una gara utile del Campionato ed in quella immediatamente successiva a quella della inflizione della sanzione. Il ricorrente conclude perché l’Alta Corte voglia: - annullare o integralmente riformare le decisioni impugnate; - disporre le conseguenti modifiche alla classifica del Campionato regionale promozione, girone “B”, Sardegna: - accogliere le conclusioni già proposte dalla ricorrente dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale. 2. La F.I.G.C. e la L.N.D. si sono costituite unitariamente in giudizio, sostenendo: a) l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di questioni prive della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale (art. 1, comma 3, Codice dell’Alta Corte), in quanto circoscritte al solo movimento calcistico, secondo quanto dichiarato dalla medesima ricorrente; b) l’infondatezza nel merito delle tesi in ordine alla interpretazione e applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., con ampia esposizione delle relative ragioni, in riferimento: -- alla pretesa esigenza di «preannuncio di reclamo», con richiamo anche alla giurisprudenza federale, alla circolare F.I.G.C. 24 ottobre 2008 e all’art. 46, comma 3, C.G.S. (F.I.G.C.) riguardante proprio la posizione dei tesserati che abbiano irregolarmente preso parte ad una gara (oggetto del caso di specie); -- al tenore letterale della disposizione del comma 2 dell’art. 22 C.G.S., come evidenziato dalla decisione impugnata, quale scelta chiara del legislatore sportivo; di fronte al provvedimento di squalifica pubblicato il 1 marzo 2012, la sanzione doveva essere scontata a partire dal giorno successivo, con la conseguenza che i giocatori in contestazione non avevano regolarmente scontata la squalifica al momento delle gare con le società contro interessate (Ghilarza e Olbia); -- alla ratio della previsione normativa del comma 2 dell’art. 22, ad evitare una irragionevolezza derivante da un obbligo per una società di modificare le proprie strategie di gioco a poche ore o addirittura a pochi minuti dall’inizio della gara, con incidenza sulla organizzazione agonistica, senza contare che l’orario dei Comunicati Ufficiali non sarebbe noto. -- alla tipologia della sanzione della perdita della gara a tavolino con punteggio di 0-3, senza alcun margine di discrezionalità e senza previsione di sanzione alternativa; -- alla asserita violazione del principio del ne bis in idem per «l’unica asserita infrazione», in quanto la squalifica non si considera scontata qualora il giocatore venga inserito in una distinta di gara e quindi anche nella seconda gara vi è stata una distinta, autonoma ed ulteriore violazione disciplinare; -- alla impugnativa della decisione della Corte di Giustizia Federale per revocazione, per mancanza di proposizione di alcun argomento difensivo. 3.- In prossimità dell’udienza la ricorrente società ha inviato memoria ulteriormente illustrativa delle proprie tesi difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Federazione e della Lega con riguardo alla mancanza di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, attesa la particolarità del caso esaminato, proprio del solo gioco del calcio, è priva di fondamento, anche tenendo conto dei precedenti di questa Alta Corte richiamati dalle difese delle parti. Sono rilevanti le finalità della regolamentazione sulle modalità di tempo in cui debba essere scontata una sanzione di giornata di squalifica (v. decisione n. 12 del 17 giugno 2011, società Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D. c. F.I.G.C e L.N.D. ed altri, nonché decisione n. 14 del 2012, ric. società Agropoli c. F.I.G.C. e L.N.D.): dette modalità, idonee a dare effettività ed afflittività alla attuazione della sanzione stessa, non possono essere rimesse ad una scelta discrezionale della società nell’utilizzare, o non, il giocatore sanzionato. Occorre per un verso evitare incertezze applicative e, per altro verso, mantenere attraverso regole precise una giusta afflittività nell’ambito della ragionevole immediatezza richiesta dalle esigenze organizzative dello sport. Si evince pertanto la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo della soluzione delle questioni rilevate. I precedenti casi esaminati da questa Alta Corte non affrontavano il problema se la sanzione della squalifica possa essere scontata dall’atleta sanzionato nello stesso giorno della relativa pubblicazione. Nella specie si profila, dunque, una questione nuova, la cui soluzione ben si inquadra nella funzione di indirizzo giurisprudenziale delle decisioni di questa Alta Corte (argomentando anche dall’art. 12 bis, comma 2, ultimo periodo, dello Statuto del CONI). 2.- Preliminarmente all’esame dei motivi dedotti occorre precisare che: a) in questa sede, relativamente al ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna, possono essere esaminate solo censure riguardanti detta decisione e non direttamente la decisione di primo grado, per cui restano fuori quadro tutti i profili non dedotti in secondo grado e non riferentisi a vizi propri della decisione di appello federale. Il presente giudizio di ultimo grado avanti all’Alta Corte ha natura impugnatoria, nell’ambito di procedimento con le garanzie processuali, avente la delimitazione nelle questioni legittimamente introdotte nel precedente grado di appello oggetto di esame dal giudice di appello e riproposte con i motivi di ricorso con le preclusioni endoprocessuali verificatesi nei precedenti gradi. Come ulteriore conseguenza questa Alta Corte può anche rettificare, correggere ed integrare alcune motivazioni e valutazioni, anche di fatto, sempre nell’ambito dei motivi e delle deduzioni ritualmente introdotti in questo grado, salvi sempre gli effetti delle preclusioni verificatesi all’interno della stessa procedura caratterizzata da pluralità di gradi (v. decisione n. 7 del 2012, ricorso Giraudo); b) la tempestività del ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale della Sardegna (pubblicata il 3 maggio 2012) deriva (nonostante che i fax in data 1 giugno 2012, con il ricorso, risultino, in buona parte nei rapporti, non avere avuto seguito di trasmissione per “errore” ovvero “occupato” e solo quelli con destinatario a Roma siano contraddistinti da “OK”) dalla cautela usata dalla difesa della ricorrente di ripetere la notifica del ricorso utilizzando come strumento aggiuntivo il servizio postale (in data 4 giugno, primo giorno utile dopo i due festivi del 2 e 3 giugno 2012). c) il ricorso contro la decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata nel solo dispositivo di inammissibilità della revocazione, non è maturo per la decisione in quanto non è stata acquisita la motivazione della stessa decisione, né sono stati dedotti specifici motivi di gravame essendovi solo una riserva di motivi aggiunti dopo la futura conoscenza della motivazione. Comunque, la revocazione, essendo uno strumento straordinario di gravame – quale che sia l’esito della inammissibilità dichiarata e di un eventuale riesame, in questa sede, anche in ipotesi positiva per il ricorrente - non impedisce: - né che debbano essere considerati esperiti rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia federale, da intendersi per tali solo gli ordinari mezzi di impugnazione ai fini dell’art. 1, comma 3, ultima parte, del Codice dell’Alta Corte; - né che gli eventuali effetti normali di ogni revocazione - una volta che siano definiti nell’ambito dell’ultimo grado della Giustizia sportiva - possano in futuro prodursi per i profili travolti da un’eventuale revocazione. Di conseguenza, deve essere disposta la separazione dell’esame relativo alla decisione sulla revocazione (peraltro, allo stato, senza motivi di ricorso, in attesa della motivazione della decisione impugnata) rispetto alla presente decisione, che riguarda la parte relativa alla pronuncia della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna. 3. Ai fini della infondatezza dei motivi attinenti alla mancanza di preannuncio è sufficiente rilevare che la decisione della Commissione Territoriale, pubblicata il 3 maggio 2012, ha esattamente fatto applicazione dell’art. 48, comma 3, C.G.F., enunciando una sintetica motivazione di rigetto sulla base dei sufficienti elementi acquisiti, contrariamente alle affermazioni contenute nel ricorso (carenza assoluta di motivazione e di istruttoria). Quanto alla interpretazione dell’obbligo di preannuncio del ricorso previsto dall’art. 46, comma 1, del C.G.S., deve ritenersi esatta quella della decisione impugnata, la quale ha ritenuto che «riguarda esclusivamente i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare (previsti dall’art. 29, commi 2, 3, 5 e 7), ma non, come nella fattispecie, i reclami avverso la posizione dei tesserati, che abbiano preso parte alla gara, per i quali lo stesso art. 46, comma 3, del C.G.S. non impone la condizione indicata a pena di inammissibilità». Invero, a parte che tale indirizzo interpretativo risulta pacificamente conforme alla giurisprudenza federale e ad una circolare della F.I.G.C. 24 ottobre 2008, per cui in ipotesi contraria ricorrerebbe un errore scusabile suscettibile di un’eventuale rimessione in termini, ove ne risultino gli altri presupposti, possono dedursi elementi confermativi della affermata interpretazione dalle seguenti considerazioni: - il ricorso contro l’omologazione della gara (comma 1) per ragioni attinenti allo svolgimento della gara medesima, suscettibili di immediata percezione di non regolarità da parte dei responsabili delle squadre presenti, è una fattispecie diversa da quella dell’art. 46, comma 3, C.G.S., che, invece, è specificamente ed autonomamente regolata dall’anzidetto comma, che ha carattere di specialità, con effetti derogatori. Infatti detta ultima norma ha riguardo alle contestazioni sulla posizione irregolare di uno o più tesserati che abbiano preso parte ad una gara senza averne titolo, per cui viene semplicemente previsto solo un termine di sette giorni per proporre il reclamo, senza alcun altro onere. In proposito deve tenersi conto che la composizione della squadra con i giocatori, che possono partecipare ad una determinata gara, può essere formalmente conosciuta dai responsabili della squadra avversaria solo immediatamente prima della gara attraverso la distinta-elenco dei giocatori (da consegnare all’arbitro prima dell’inizio della gara unitamente al tabulato e ai documenti dei giocatori), ovvero grazie al riscontro della loro presenza in campo o sulla panchina. Appare non irragionevole la soluzione adottata dalla norma suindicata (e la relativa interpretazione) anche perché – in base all’attuale disciplina della Federazione - la regolarità della posizione dei giocatori non risulta facilmente apprezzabile attraverso la normale pubblicità delle sanzioni irrogate, bensì solo mediante la verifica dell’effettiva espiazione delle squalifiche. Occorre, invece, una indagine sulla gara in cui il giocatore abbia regolarmente scontata la sanzione di una o più giornate di squalifica, tenendo conto: del combinato disposto delle regole sulla esecutività della sanzione in merito al momento a partire dal quale debba essere scontata; della tendenziale omogeneità della gara e delle previsioni di rinvio a successivo campionato per impossibilità di scontare la sanzione nello stesso campionato in cui si è verificata l’infrazione. 4.- Passando all’esame delle altre censure, proposte in ordine alla pretesa regolarità dell’avere fatto scontare la squalifica dei due giocatori in una gara svoltasi lo stesso giorno in cui era stata pubblicata la decisione con l’irrogazione della sanzione, deve essere posta in rilievo l’esistenza di un principio di normale immediatezza nella esecutività e nell’adempimento del dovere di scontare le sanzioni (squalifiche), ma sulla base di specifica disposizione applicabile alla squalifica, «a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale» relativo alla sanzione, ricavabile dal comma 2 dell’art. 22 C.G.S. della F.I.G.C. (argomentando anche dai commi 4 e 5 dello stesso articolo 22). Le modalità relative al tempo in cui deve essere scontata la sanzione della squalifica devono essere caratterizzate, con un sistema rigido, dal contemperamento della esigenza di rendere effettiva e certa e, nel contempo, veramente afflittiva l’attuazione della sanzione. Questo sistema deve tener conto, da un canto, delle esigenze organizzative di ogni competizione sportiva a squadre e, dall’altro, della necessità di non consentire la scelta del giorno (in cui fare scontare la sanzione della squalifica) alla società sportiva che impiega il giocatore. Il sistema rigido risulta dalla combinazione di due disposizioni coordinate: che la sanzione deve essere scontata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione che irroga la sanzione; che vi è un obbligo di immediatezza, cioè che la gara deve essere la prima utile, in cui la sanzione stessa sia scontabile (in relazione a regole precostituite secondo una serie di ipotesi, come, ad esempio, di stesso campionato o campionato successivo, omogeneità della gara o cambio di squadra). In ogni caso il sistema – appare opportuno precisarlo - è rigido nel senso che la società non ha margini di scelta circa la competizione in cui fare scontare la sanzione (anche al fine di escludere ragioni di convenienza in relazione alla partita da non far disputare). Non è sufficiente, per ritenere scontata la squalifica, che la società sportiva non utilizzi il giocatore squalificato (non includendolo nella distinta dei giocatori) in una qualsiasi gara, anche coincidente con la pubblicazione della sanzione. Tale gara, infatti, deve essere quella precisamente indicata nel sistema predeterminato dalla disposizione sopra richiamata. Le anzidette regole, rientranti in una scelta discrezionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (e la relativa interpretazione adottata nella fattispecie in esame) per assicurare giusta afflittività, certezza di applicazione, risultano tutt’altro che irragionevoli. Ne discende che la decisione impugnata ha correttamente escluso che i giocatori in contestazione avessero regolarmente scontato la squalifica loro inflitta nella gara con il Borore (nello stesso giorno della pubblicazione della sanzione), con una interpretazione dell’art. 22, comma 2, immune dai vizi denunciati. Ulteriore conseguenza: la successiva partecipazione a competizione costituiva violazione delle predette disposizioni per la permanenza della irregolarità della partecipazione; né la inclusione nella distinta di un giocatore (in base all’art. 17, comma 5, C.G.S. - si noti non oggetto di specifica contestazione in questa sede) avrebbe consentito di ritenere che lo stesso avesse scontato la squalifica. In altri termini, la irrogazione di sanzione della perdita a tavolino con il punteggio di 0–3 non può equivalere minimamente ad un’ipotesi di squalifica scontata, secondo il predetto art. 17, ed anzi, finché non si verifichi regolarmente l’adempimento del dovere di scontare la squalifica (con la non inclusione nella distinta elenco dei giocatori), la partecipazione del giocatore ad ulteriori gare può comportare anche responsabilità discipinare a carico del giocatore stesso. Ed ancora, come ragione ulteriore di esclusione di un accoglimento della censura attinente alla violazione dell’invocato principio del ne bis in idem, deve essere rilevato, ai fini di quanto preliminarmente indicato nel precedente punto 2, lett. a), che detto profilo è nuovo rispetto alle deduzioni introdotte con il ricorso e motivi integrativi nel grado di appello. Completamente diversa è la prospettazione della doppia penalizzazione riferita alla gara contro il Borore (disputata lo stesso giorno della pubblicazione della squalifica) rispetto a quella contro il Ghilarza (v. pag. 8 ricorso Tempio Pausania contro decisione Giudice Sportivo, caso Ghilarza; pag. 9, caso Football Olbia ‘05, corrispondenti sostanzialmente alle controdeduzioni nei reclami in primo grado). In ogni modo la censura è pure priva di fondamento, allo stato della normativa vigente, anche per quanto riguarda le due partite sanzionate con 0–3, in virtù della regola per cui l’inclusione nella distinta di gara di un giocatore esclude che possa ritenersi scontata la squalifica perfino in mancanza di un suo concreto utilizzo. Dunque la mancanza di sanzione scontata persisteva ancora nella seconda gara, con autonoma e distinta violazione disciplinare. Quindi nessuna possibilità di configurare un bis nella sanzione che riguardava due diversi episodi e, pertanto, corretta l’applicazione della c.d. perdita a tavolino della gara (0–3 a carico dell’ attuale ricorrente). E’ egualmente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancanza di proporzionalità e gradualità della sanzione, giacché le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara giocatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata). Del resto, ad escludere l’esistenza dei vizi denunciati, va rilevato che la violazione si riferisce a due giocatori e a due distinte gare con riferimento all’esigenza di effettività delle sanzioni. Nondimeno questa Alta Corte ritiene opportuno, avvalendosi del potere ex art. 1, comma 5, lett. d, del proprio Codice, segnalare alla Giunta Nazionale del Coni, con conseguente comunicazione alla F.I.G.C., l’esigenza di correggere imperfezioni e incompletezza delle predette norme in ordine alla ripetizione delle sanzioni a carico della Società - ferma la responsabilità disciplinare del giocatore - della c.d. perdita a tavolino in presenza di una sola giornata di squalifica, in relazione ai seguenti aspetti: - mancanza di un sistema di pubblicità che dia certezza che la sanzione sia stata regolarmente scontata, certezza rimessa ad un semplice fatto negativo (mancata esclusione del giocatore, con difficoltà di conoscenza dalle altre squadre); - errore della società nella scelta di escludere un giocatore in gara diversa da quella in cui la squalifica doveva essere scontata (secondo un sistema giustamente predefinito) specie quando la contestazione della regolarità è intervenuta solo dopo che alcune gare siano state giocate, gare che talvolta possono raggiungere un numero eccessivo. Sussistono, sulla base delle predette considerazioni, giusti motovi per compensare interamente le spese di giudizio. P.Q.M. Pronunciando solo sul ricorso avverso la decisione della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna e rinviando a separata trattazione l’altra parte relativa al ricorso contro la decisione della Corte di Giustizia Federale sulla revocazione, Rigetta il ricorso nei limiti di cui in motivazione. SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 5 luglio 2012. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 10 luglio 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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