CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 31/07/2012 – Cosenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/S.C. Vallee d’Aoste
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 31/07/2012 - Cosenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/S.C. Vallee d’Aoste
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Alberto de Roberto, Presidente,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco
prof. Massimo Luciani,
prof. Roberto Pardolesi, componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(decisione in forma semplificata ex art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva)
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2012, presentato in data 21 giugno 2012, ex art. 21 del Codice dell'Alta Corte, da parte della società Nuova Cosenza Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della società sportiva S.C. Vallée D'Aoste e della Lega Italiana Calcio Professionistico per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della delibera del Consiglio Federale FIGC del 19 luglio 2012 - di cui al C.U. 21/A del 19 luglio 2012 - con cui è stato accolto il ricorso della società S.C. Vallée d'Aoste ed è stata concessa alla medesima società Vallée d'Aoste la Licenza Nazionale 2012/2013 con conseguente ammissione al Campionato di II divisione stagione sportiva 2012-2013;
viste le memorie di costituzione in giudizio per le resistenti Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e per la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro);
uditi, nell’udienza del 26 luglio 2012, il Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, l’avv. Alessandra Stalteri per la società ricorrente, gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’avv. Maurizio Marino per la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).
Ritenuto in fatto
Con decisione in data 19 luglio 2012 il Consiglio Federale della FIGC ha annullato, su ricorso della società sportiva Vallée d’Aoste – in conformità ai pareri espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali – la determinazione con la quale si erano negate alla predetta società la licenza nazionale e la conseguente ammissione al Campionato di II divisione per la stagione sportiva 2012-2013.
La decisione ora menzionata è impugnata in questa sede con ricorso pervenuto all’Alta Corte il 21 luglio 2012 dalla Nuova Cosenza Calcio s.r.l.
A dimostrazione della sussistenza del suo interesse a contestare la pronuncia ora ricordata, comportante la presenza in seconda divisione del sodalizio valdostano, la Nuova Cosenza fa rilevare che è proprio l’ammissione al campionato della Vallée d’ Aoste il fatto che impedisce il suo ripescaggio in seconda divisione sulla base della posizione conseguita nei play off.
Nel merito si deducono le seguenti censure:
a) si è riconosciuto alla società Vallée d’Aoste la disponibilità di uno stadio che è, però, fuori del territorio regionale. E’, infatti, incontestabile che lo stadio sito in San Giusto Canavese è collocato nel territorio della Regione Piemonte e non in Valle d’Aosta. E ciò in violazione della regola, racchiusa nella delibera 146/A del 7 maggio 2012, che consente di avvalersi eccezionalmente di stadi ubicati in un luogo diverso da quello in cui ha sede la società solo se lo stadio prescelto risulti posto nella stessa regione.
b) La società Vallée d’Aoste non ha offerto dimostrazione di aver trasmesso nei termini la prescritta fideiussione bancaria.
Si sono costituite la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).
Entrambe le parti resistenti oppongono carenza di interesse sostanziale e processuale della società Nuova Cosenza ad insorgere contro la delibera impugnata che ha riconosciuto il diritto della società Vallée d’Aoste di conseguire la licenza nazionale e di partecipare al campionato di II divisione.
Rilevano, in particolare, che, con Comunicato Ufficiale n. 147/A del 7 maggio 2012 (atto autoritativo non impugnato), il Consiglio federale della F.I.G.C. ha disposto che nel campionato 2012 – 2013 della prima e seconda divisione si sarebbe proceduto ad ammissioni di nuove squadre in sede di “ripescaggio” solo se il numero complessivo delle squadre appartenenti alle due divisioni si fosse ridotto a 60 unità. Questo accadimento, peraltro, non si è verificato, tanto che oggi sono ben 69 le squadre che risultano presenti in prima e seconda divisione. E’ evidente, in questa situazione, che la società Nuova Cosenza mai potrebbe prendere il posto in ipotesi reso vacante dalla società Vallée d’Aoste.
Nel merito si riconosce che la normativa vigente effettivamente consente - nell’indisponibilità di stadi nel comune sede della società - l’utilizzazione di strutture, per le squadre di prima e seconda divisione, poste al di fuori del territorio comunale purché nell’ ambito della stessa regione.
Si rappresenta, però, la peculiarità della Regione Valle d’Aosta, con territorio corrispondente a quello di una provincia di ridotte dimensioni sprovvisto in toto di impianti dotati dei requisiti richiesti per l’espletamento dei campionati di prima e seconda divisione: una situazione che ben giustifica, superando il dato letterale, la utilizzazione di uno stadio – com’è avvenuto nella specie - nella contigua regione Piemonte.
Si fa rilevare poi che la documentazione in atti offre sicura dimostrazione dell’avvenuto rispetto delle regole che disciplinano la produzione della fideiussione prescritta.
All’udienza di discussione le parti costituite hanno ampiamente sviluppato le proprie tesi difensive.
Considerato in diritto
1. Va condivisa l’eccezione sollevata dalle parti resistenti con la quale si contesta la legittimazione, sia sul piano sostantivo che processuale, della società Nuova Cosenza s.r.l. ad insorgere contro la pronuncia della Federazione Italiana Giuoco Calcio che riconosce alla società Vallée d’Aoste la Licenza Nazionale e l’ammissione al Campionato di II divisione.
Ed invero anche una soluzione di segno opposto di quella alla quale è pervenuto l’atto impugnato non sarebbe in grado di produrre effetti vantaggiosi nei riguardi della società cosentina ricorrente, risultando stabilito nel C.U. 147/A del 7 maggio 2012 – al fine di favorire una riduzione del numero dei partecipanti ai campionati di prima e seconda divisione – che non si sarebbe proceduto ad alcun ripescaggio in tali comparti se le squadre partecipanti complessivamente ai campionati predetti non fossero discese a sessanta.
Poiché dalla nota 3 luglio 2012 risulta che le squadre in organico nei due campionati restano in tutto 69 (28 di I divisione e 33 di II) è evidente che la eventuale esclusione dal campionato 2012-2013 della soc. Vallée d’Aoste non condurrebbe la Nuova Cosenza a prenderne il posto.
Non vale a contrastare la detta conclusione il rilievo, sottolineato all’udienza di discussione dalla difesa del Nuova Cosenza, secondo cui la citata delibera n.147/A dovrebbe ritenersi superata (e, perciò, sostituita) dal successivo comunicato ufficiale n.174 /A del 2 giugno 2012, con il quale sono stati dettati criteri e procedure di ripescaggio nei campionati professionistici 2012-2013.
Sussiste, invero, assoluta coerenza tra le due deliberazioni, pienamente suscettibili di coesistere insieme.
Con la prima delibera (la n. 147/A ) la F.I.G.C. ha provveduto, con riguardo a qualunque tipo di campionato (compresi quelli A e B ), a stabilire il numero decrescente di squadre raggiunto il quale si sarebbe passati ai ripescaggi. La seconda delibera, invece, (pure relativa ai campionati di ogni livello), definisce le regole e le procedure con le quali si sarebbe dovuto procedere ai ripescaggi nell’ipotesi in cui l’organico delle squadre avesse raggiunto, in discesa, il numero indicato dalla precedente delibera n. 147/A.
E’ fuori discussione pertanto la piena operatività della delibera 147/A in applicazione delle cui proposizioni si è dichiarata la inammissibilità del presente ricorso.
Sebbene le conclusioni raggiunte in ordine alla inammissibilità della presente impugnativa consentirebbero di definire la lite con assorbimento di ogni altra questione, può rilevarsi che il ricorso è nel merito anche infondato.
Per quanto concerne il primo motivo deve darsi atto che la delibera 146/A del 7 maggio 2012 consente alle squadre che non dispongono di stadi nel comune nel quale è la loro sede di poter utilizzare – su speciale autorizzazione della Commissione Criteri Infrastrutturali - impianti posti fuori del territorio comunale purché ubicati nella stessa regione in cui ha sede la società.
La norma – ispirata anche all’obiettivo di assicurare un collegamento tra la squadra e il territorio di residenza dei suoi sostenitori - ha ritenuto che l’ambito provinciale fosse troppo angusto per garantire il reperimento - in carenza di uno stadio nel comune sede della società - di altro stadio idoneo e che occorresse, perciò, far riferimento alla più estesa realtà regionale.
Se così stanno le cose, non può che manifestarsi consenso allo sforzo interpretativo del provvedimento impugnato, mirante a consentire -in coerenza con le finalità della disciplina- alla Vallée d’Aoste, società che ha sede in una regione (la Valle d’Aosta, appunto) della dimensione di una provincia nazionale, sprovvista – com’è incontroverso - di strutture adeguate a consentire lo svolgimento anche del campionato di seconda divisione, di servirsi di uno stadio ubicato al di fuori della regione valdostana, ma in prossimità di essa (in comune di San Giusto nel Canavese nella contigua Regione Piemonte). Tale sforzo interpretativo, del resto, consente anche di offrire una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione, che in questo modo non può produrre risultati irragionevoli (come quello di impedire, in via di principio, la partecipazione alle competizioni sportive delle squadre aventi sede nelle regioni meno attrezzate).
Anche il secondo motivo deve essere disatteso.
La società Nuova Cosenza – sviluppando all’udienza una censura adombrata nel ricorso introduttivo - deduce che la fideiussione sarebbe stata prodotta al di là del termine perentorio indicato dalla normativa che disciplina il procedimento di accesso delle squadre al campionato di seconda divisione (nella specie entro il 16 luglio 2012).
E’ però agevole opporre in punto di fatto che la Co.Vi.So.C. - espressione della Federazione Italiana Giuoco Calcio - ha, nell’esplicazione di compiti pubblicistici, attestato nella specie, con apposizione del timbro ufficiale di ricezione del 16 luglio, che sotto quella data (e perciò nei termini) era pervenuta da parte della Vallée d’Aoste la nota di trasmissione della fideiussione con allegata la fideiussione stessa sottoscritta sotto la stessa data del 16 luglio 2012).
E’ fuori discussione, in questa situazione, la forza fidefacente della data indicata dal timbro ufficiale, suscettibile di restar contraddetta solo con querela di falso nella specie non preannunciata né proposta dalla società interessata.
Resta, perciò, interdetto al Collegio di indagare su altri elementi probatori suscettibili di mettere in discussione – come si è sostenuto nella discussione orale dalla società ricorrente - la data di acquisizione della fideiussione al procedimento.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese interamente compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 26 luglio 2012
Il Presidente e Relatore
F.to Alberto de Roberto
Depositato in Roma il 31 luglio 2012.
Il Segretario
F.to Alvio La Face