F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 24 Luglio 2012 (557) – APPELLO DELLA PROCURA AVVERSO L’INCONGRUITÁ DELLA SANZIONE INFLITTA AI SIGNORI ANIELLO ALIBERTI, MICHELE ALIBERTI, GIOVANNI DEL GROSSO E GIOVANNI CONDÓ CON DELIBERA CDT C/O CR CAMPANIA – CU N. 104 DEL 27.4.2012 (Fallimento Società Salernitana Sport Spa), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO • (nota n. 8360/1338pf 08-09/AM/ma del 21.5.2012). (612) – APPELLO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore delegato della Società Salernitana Sport Spa) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE DI ANNI 2 DELIBERATA DALLA CDT C/O CR CAMPANIA – CU N. 104 DEL 27.4.2012 (Fallimento Società Salernitana Sport Spa), A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE • (nota n. 8360/1338pf 08-09/AM/ma del 21.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 24 Luglio 2012 (557) – APPELLO DELLA PROCURA AVVERSO L’INCONGRUITÁ DELLA SANZIONE INFLITTA AI SIGNORI ANIELLO ALIBERTI, MICHELE ALIBERTI, GIOVANNI DEL GROSSO E GIOVANNI CONDÓ CON DELIBERA CDT C/O CR CAMPANIA - CU N. 104 DEL 27.4.2012 (Fallimento Società Salernitana Sport Spa), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO • (nota n. 8360/1338pf 08-09/AM/ma del 21.5.2012). (612) – APPELLO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore delegato della Società Salernitana Sport Spa) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE DI ANNI 2 DELIBERATA DALLA CDT C/O CR CAMPANIA – CU N. 104 DEL 27.4.2012 (Fallimento Società Salernitana Sport Spa), A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE • (nota n. 8360/1338pf 08-09/AM/ma del 21.5.2012). Con atto del 21 maggio 2012 il Procuratore federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 aprile 2012, con cui è stata inflitta la sanzione dell’inibizione per anni due ai Sig.ri Aniello Aliberti, Michele Aliberti e Giovanni Condò, e la sanzione dell’inibizione per mesi sei a carico del Sig. Giovanni Del Grosso, tutti deferiti per violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, in qualità di amministratori della Società Salernitana Sport Spa nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico – patrimoniale della Società. Il Procuratore ricorrente lamenta, in primo luogo, l’erroneità della decisione per sottovalutazione della contestata fattispecie, ed in conseguenza l’incongruità della sanzione inflitta ai membri dell’organo direttivo della Salernitana Sport Spa, a seguito del deferimento della Procura federale. In particolare si deduce che la decisione della Commissione disciplinare territoriale, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte, si pone in evidente contraddizione con il parere interpretativo emesso dalla Corte federale con il comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007, nonché con l’ampia ed uniforme giurisprudenza degli ultimi anni della Corte di giustizia federale, della Commissione disciplinare nazionale e delle Commissioni disciplinari territoriali. Nel merito delle contestazioni il Procuratore ricorrente rileva, altresì, che le motivazioni espresse dalla Commissione disciplinare appaiono contraddittorie con quelle espresse da parte della stressa C.D.T. nel riconoscere la fondatezza del deferimento ed alla documentazione in atti. Inoltre si assume che la sanzione comminata in questione è palesemente inadeguata rispetto alla gravità delle violazioni contestate con riferimento alle previsioni sanzionatorie previste dall’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. Con secondo motivo si insiste sulla contraddittorietà e illogicità delle motivazioni e l’inapplicabilità delle stesse alla fattispecie in esame. In particolare si deduce che le motivazioni espresse dalla CDT con riferimento all’applicazione delle sanzioni sono contraddittorie rispetto a quelle espresse dallo stesso organo nel riconoscimento della fondatezza del deferimento e delle responsabilità dei deferiti. Le stesse motivazioni si rileverebbero inoltre illogiche anche con riferimento alla normativa federale in materia che sancisce la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC dei membri di organo direttivo e amministratori di Società calcistiche responsabili di gravi scorrettezze gestionali che hanno determinato il fallimento delle stesse. Inoltre le circostanze esimenti la responsabilità dei membri dell’organo direttivo e degli amministratori della Salernitana Sport indicate nella motivazione del provvedimento impugnato, apparirebbero del tutto infondate con riferimento agli specifici atti contestati. Con il terzo motivo si deduce la gravità delle violazioni contestate nell’atto di deferimento che renderebbe la sanzione comminata dalla C.D.T. palesemente inadeguata alla gravità delle violazioni medesime che hanno rilevo, non solo sotto il profilo sportivo, amministrativo e civilistico, ma anche penale. Il Procuratore ricorrente conclude chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venga irrogata a tutti i deferiti, in relazione alle violazioni di cui all’atto di deferimento di primo grado e già accertate, la sanzione della inibizione di cinque anni e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF. All’udienza del 28 giugno 2012 il rappresentante della Procura federale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in relazione alla posizione di Aliberti Michele, del quale - con il passaggio in giudicato (alla data indicata) del relativo capo dell’impugnata decisione - restava definitivamente accertata la responsabilità e l’intangibilità dell’inflitta sanzione che va conseguentemente confermata. Alla medesima udienza è pervenuto alla Commissione anche il reclamo di Aniello Aliberti avverso la medesima decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 aprile 2012. Con tale reclamo - del quale la Procura federale ha contestato l’ammissibilità - si lamenta, in primo luogo, la nullità della decisione gravata per violazione del diritto di difesa. In particolare il reclamante deduce che la Commissione disciplinare territoriale avrebbe immotivamente disatteso la sua istanza di concessione di un termine a difesa proposta per l’asserita mancanza nel fascicolo di un documento fondamentale per l’esito del procedimento. In subordine il reclamante deduce l’abnormità ed eccessiva afflittività della sanzione impugnata richiedendone la riduzione, in considerazione della disponibilità manifestata dall’incolpato a transigere con l’Agenzia delle Entrate il contestato carico tributario, ed in considerazione del patteggiamento concluso in sede penale. L’Aliberti ha chiesto dunque, in via principale, l’annullamento o la revoca della decisione impugnata, con rinvio del procedimento all’Organo di primo grado per l’integrazione del contraddittorio in ordine al documento d’indagine mancante; nel merito ha chiesto l’annullamento o la revoca della decisione impugnata ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione disciplinare territoriale nella misura ritenuta di giustizia. Per evidente connessione i due ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento, sono stati riuniti e rinviati all’udienza odierna per consentire i dovuti avvisi alle parti. Preliminarmente va preso atto della rinuncia della Procura federale nei confronti di Aliberti Michele in data 28 giugno 2012 per cui - come già anticipato - il provvedimento impugnato resta confermato nei confronti di tale soggetto. Per il resto, e preliminarmente all’esame della questione riguardante l’ammissibilità del ricorso proposto da Aliberti Anielllo, deve dichiararsi prescritta l’infrazione di cui al deferimento accolto con il provvedimento impugnato, nei confronti degli altri deferiti. Prescrizione invocata In sede di discussione dalla difesa di Aliberti Aniello e peraltro rilevabile d’ufficio. Osserva, al riguardo, la Commissione che va applicata, anche in ossequio al principio del favor rei, la disciplina vigente all’epoca del fatto, e quindi l’art. 18 del C.G.S. vigente nella stagione sportiva 2005/2006 epoca in cui si è realizzata l’infrazione disciplinare contestata il cui fatto costituivo è costituito dal fallimento della Salernitana Sport Spa dichiarato con sentenza del Tribunale di Salerno del 7 giugno 2006 e quindi nel corso di detta stagione sportiva. Detto art. 18 n. 1 prevedeva che le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse; e il successivo n. 3 del medesimo art. 18 stabiliva che l’apertura di un’inchiesta da parte di un organismo federale, interrompe la prescrizione, che riprende nuovamente a decorrere dal momento dell’interruzione, ma i termini di cui al n. 1 non possono in alcun modo essere prolungati oltre la metà. Pertanto detto termine di prescrizione, costituito dal termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, non può essere prolungato oltre la sesta stagione successiva (quattro più la metà), e quindi le infrazioni in questione sono prescritte al 30 giugno 2012 termine della sesta stagione successiva suddetta. D’altra parte questa Commissione è stata investita dei reclami solo pochi giorni prima della maturazione della prescrizione in questione, dopo che la Commissione territoriale ha impiegato undici mesi per pervenire alla pronuncia di primo grado, periodo intercorrente dall’atto di deferimento del 16 maggio 2011 alla delibera del 23 aprile 2012. P.Q.M. LA Commissione disciplinare nazionale, in parziale riforma della decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 aprile 2012, dichiara estinto per prescrizione l’illecito disciplinare contestato a Aliberti Aniello, Del Grosso Giovanni e Condò Giovanni; Conferma nel resto.
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