F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (454) – APPELLO DEL SIG. SALVATORE BRUCCULERI (Allenatore della Soc. ASDP Ribera 1954) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 8 – (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.417/29 del 5.4.2012). 457) – APPELLO DELLA ASD AUDACE CITTA’ DI MONREALE AVVERSO LA AMMENDA DI € 500,00 – (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.417/29 del 5.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012
(454) – APPELLO DEL SIG. SALVATORE BRUCCULERI (Allenatore della Soc. ASDP Ribera 1954) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 8 - (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.417/29 del 5.4.2012).
457) – APPELLO DELLA ASD AUDACE CITTA’ DI MONREALE AVVERSO LA AMMENDA DI € 500,00 - (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.417/29 del 5.4.2012).
La CD Nazionale, letti gli atti relativi ai reclami avanzati da Salvatore Brucculeri, e dalla Soc. ASD Audace Città di Monreale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Regione Sicilia pubblicata sul C.U. n. 417 del 5 aprile 2012, i quali vengono riuniti per connessione. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale nonché il difensore del sig. Salvatore Brucculeri.
OSSERVA
A seguito di denuncia inoltrata ai sensi dell’art. 7 del C.G.S. dalla ASD Audace Città Monreale nella persona del Vice Presidente Sig. Giuseppe Rosano, nei confronti del Sig. Salvatore Brucculeri, allenatore della ASDP Ribera 1954, la Procura Federale dava corso ad indagini volte ad accertare la fondatezza dei fatti rappresentati. La A.S.D. Audace città di Monreale, con tale atto, indirizzato alla Procura Federale, in data 24 ottobre 2011, rappresentava che, a loro dire, la gara Audace Città di Monreale- Ribera 1954 giocata il 23.10.2011, sarebbe stata disturbata e quindi il risultato alterato, da “talune telefonate che l’allenatore del Ribera, Sig. Brucculeri, avrebbe effettuato ripetutamente nel corso degli ultimi 20 giorni precedenti la gara al tesserato dell’Audace città di Monreale, Sig. Salvatore Romeo”, tanto da far ritenere che il calciatore fosse rimasto scosso, da tali turbative, incidendo, in tal modo, sul suo rendimento nel corso della gara. Allegate alla denuncia venivano riportate come dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, dichiarazioni avvaloranti quanto esposto in denuncia e rilasciate dai Sigg. Scalia Paolo, allenatore dell’Audace, Romeo Salvatore, calciatore tesserato con l’Audace Città di Monreale. Le indagini condotte dalla Procura Federale, consentivano di acquisire le dichiarazioni rese da tutte le persone coinvolte nella vicenda, che in parte ridimensionavano sensibilmente il contenuto della denuncia e che tuttavia determinavano il deferimento innanzi alla C.D.T. c/o CR Sicilia, del Sig. Salvatore Brucculeri tecnico-allenatore della soc. ADSP Ribera 1954, per violazione dell’art. 1 co. 1 in relazione all’art. 7 co.1 C.G.S. La Procura Federale, deferiva inoltre, le soc. ASDP Ribera e ASD Audace Città di Monreale, per violazione dell’art. 4 co. 2 CGS per responsabilità oggettiva in relazione all’illecito in oggetto. La C.D.T. Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti, le puntuali e diffuse memorie difensive e sentito il calciatore Romeo, con la decisione reclamata, respingeva il deferimento del Brucculeri, quale responsabile della violazione dell’art.7 C.G.S. ritenendo, con motivazione condivisibile, che dalla disamina degli atti e dall’esame diretto del calciatore, non fossero emersi elementi utili e diretti a provare la ipotesi di illecito sportivo contestato. La C.D.T. riteneva, tuttavia, il Brucculeri responsabile della violazione dell’art. 1 CGS in quanto “l’intrattenere contatti telefonici e non, con un’atleta tesserato con una società sportiva avversaria, nella prossimità di un incontro di campionato costituisce, quanto meno la violazione non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza”, e per l’effetto infliggeva al medesimo mesi otto di squalifica. La Commissione Territoriale, riteneva provata la responsabilità delle due società in ordine alla violazione dell’art.4 co.2 C.G.S. ed infliggeva alla ASDP Ribera 1954 l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila) e alla soc. Audace Città di Monreale l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Avverso tale decisione ricorrevano tempestivamente, il Brucculeri e la ASD Città di Monreale, con motivazioni di seguito rappresentate. Il Brucculeri lamenta, in via pregiudiziale la incompetenza della Commissione Territoriale, la quale avendo prosciolto il deferito dalla contestazione di cui all’art. 7 C.G.S. avrebbe dovuto, per la ritenuta violazione dell’art.1 C.G.S. spogliarsi degli atti e trasmetterli al C.D.T. del settore tecnico, competente per gli iscritti all’albo degli allenatori, quale il Brucculeri è; lamenta, inoltre, “la insussistenza di condotte antidoverose” ed in ultimo “la abnormità della sanzione inflitta”. La Soc. ADS Città di Monreale, si duole del fatto di essere stata sanzionata pur avendo dato luogo, con la denuncia inoltrata alla Procura Federale, al procedimento in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, quanto alle doglianze, espresse dal Sig. Brucculeri ritiene: infondata la eccezione di incompetenza in ordine alla decisione assunta dalla C.D.T. nei confronti di un soggetto iscritto nell’albo degli allenatori e quindi assoggettato alla giurisdizione della Commissione disciplinare territoriale del settore tecnico. Di fatto la giurisdizione della C.D.T. si è instaurata legittimamente, al momento del deferimento del Sig. Brucculeri in quanto ritenuto responsabile di illecito sportivo e quindi di violazione dell’art. 7 C.G.S., essendo competente a conoscere di tale violazione, l’organo di disciplina territoriale e non anche quello del settore tecnico. La competenza a conoscere di una specifica violazione, non viene meno, nel momento in cui non si ravvisano gli estremi della violazione contestata neppure quando in luogo di quella contestata si ritenga sussistere una fattispecie diversa e meno grave. Nel caso in esame la C.D.T. pur prosciogliendo il Brucculeri dalla ipotesi più grave, lo ha ritenuto, responsabile di un fatto meno grave, e non, per tale motivo è venuta meno la competenza a giudicare. Altresì, infondate, appaiono le argomentazioni intese a dimostrare la insussistenza di condotte antidoverose in capo al Brucculeri. Le indagini condotte dalla Procura Federale, le dichiarazioni rese dal calciatore Romeo, le ammissioni dello stesso Brucculeri, confermano che vi furono contatti telefonici tra quest’ultimo e il calciatore Romeo e che alcuni di questi contatti si verificarono in prossimità di un incontro, tra la squadra allenata dal Brucculeri e quella in cui militava Romeo. È proprio in relazione a queste due telefonate che la reclamata decisione ha ravvisato gli estremi della inopportunità e quindi della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza. Il carattere della inopportunità, nel caso di specie, prescinde da chi sia stato il chiamante e chi il chiamato. Se pure fosse stato il Romeo a chiamare il Brucculeri, quest’ultimo proprio per i richiamati motivi di opportunità, essendo prossimo l’incontro tra la città di Monreale ed il Ribera, avrebbe dovuto rifiutare la chiamata, ben sapendo a chi apparteneva il numero chiamante. Va accolto, invece, l’ultimo motivo di reclamo e relativo alla misura della sanzione irrogata. Il fatto, pur integrando gli estremi della violazione ritenuta dai primi giudici, tuttavia non ha i caratteri di gravità tali da giustificare una sanzione così severa. Quanto al reclamo opposto alla ASD Città di Monreale anch’esso non è meritevole di accoglimento. La soc. reclamante si duole di essere stata sanzionata dalla C.D.T. in quanto responsabile oggettivamente del fatto del proprio tesserato, assumendo a propria ragione d’aver tempestivamente e cioè, non appena venutane a conoscenza, denunciato alla Procura Federale l’illecito comportamento tenuto dall’allenatore Brucculeri, nei confronti del calciatore Romeo. Quanto alla tempestività della denuncia, la Commissione giudicante, avanza alcune riserve derivanti proprio dal tenore e contenuto della denuncia stessa, laddove si afferma, contrariamente a quanto sostenuto in proseguo, che del fatto sarebbe venuto a conoscenza il Direttore della soc. Audace Città di Monreale, Sig. Natale Picano, in quanto riferitogli dal Sig. Simone Cannavò, procuratore del calciatore Romeo, che a sua volta le aveva apprese dal suo assistito, indubbiamente in epoca antecedente la gara. Al contrario, in sede di indagini, il Sig. Rosano Giuseppe, vice-presidente della società, ebbe a dichiarare di aver appreso direttamente dal proprio calciatore, solo a fine gara, delle telefonate ricevute dal Brucculeri. È appena il caso di rilevare che molte delle circostanze riportate in denuncia sono risultate infondate, o comunque non dimostrate e ingigantite. Ai fini della contestata violazione, la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal proprio tesserato la cui responsabilità è stata accertata. La C.D.T. ha tenuto conto del comportamento tenuto dalla società tanto che ha inflitto una sanzione equa che si ritiene di confermare. P.Q.M. Accoglie parzialmente il ricorso proposto dal sig. Brucculeri e, per l’effetto, riduce la sanzione a mesi 6 (sei) di squalifica. Dispone la restituzione della tassa versata. Respinge il ricorso proposto dalla Società ASD Audace Città di Monreale e dispone l’addebito della tassa non versata.
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