F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (552) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO PICCOLO (Calciatore), MASSIMO PAOLONI (Presidente Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA ASD GINNASTICA E CALCIO SORA- (nota n. 8031/242pf11- 12/AM/ma del 9.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (552) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO PICCOLO (Calciatore), MASSIMO PAOLONI (Presidente Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA ASD GINNASTICA E CALCIO SORA- (nota n. 8031/242pf11- 12/AM/ma del 9.5.2012). Il deferimento Con atto dell’11 maggio 2012 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il sig. Massimo Paoloni, Presidente della società ASD Ginnastica e Calcio Sora, ed il sig. Roberto Piccolo, a suo tempo tesserato per la medesima società, per avere entrambi violato l’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il primo con fare minaccioso appoggiato una mano sulla guancia del calciatore ed il secondo per avere colpito con due calci al fianco ed un pugno il Presidente; b) la società ASD Ginnastica e Calcio Sora per rispondere della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente, sig. Massimo Paoloni, ed al proprio calciatore, sig. Roberto Piccolo. Nei termini consentiti dalle norme il sig. Roberto Piccolo ha provveduto ad inoltrare memoria difensiva. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, il calciatore Roberto Piccolo tramite il proprio legale ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il sig. Roberto Piccolo, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Roberto Piccolo, sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS ad 1 giornata di squalifica)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento prosegue per il sig. Massimo Paoloni e per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Massimo Paoloni, Presidente della società ASD Ginnastica e Calcio Sora, all’epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura Federale, avuto riguardo del contenuto della memoria difensiva fatta pervenire dal sig. Roberto Piccolo e valutato il comportamento processuale degli altri soggetti deferiti i quali non hanno ritenuto opportuno inoltrare deduzioni difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. Difatti le indagini svolte dalla Procura Federale hanno consentito di accertare che il giorno 2 ottobre 2011, al termine della gara Palestrina – Sora, all’interno degli spogliatoi tra il sig. Massimo Paoloni, Presidente della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, ed il sig. Roberto Piccolo, all’epoca tesserato per il medesimo sodalizio, insorgeva una discussione riconducibile all’adempimento degli accordi contrattuali; nel corso dell’acceso confronto il sig. Massimo Paoloni, con fare minaccioso, appoggiava una mano sulla guancia del sig. Roberto Piccolo il quale, a sua volta, reagiva colpendo il Paoloni con un pugno e due calci al fianco. Evidentemente con la propria condotta i deferiti hanno violato i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare i comportamenti dei tesserati, secondo le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Le deduzioni difensive contenute nella memoria fatta pervenire dal sig. Roberto Piccolo non possono trovare accoglimento. Difatti l’episodio dei due calci e del pugno sferrati dal sig. Piccolo al sig. Paoloni è stata riferita dal testimone Pasquale Luiso, all’epoca dei fatti allenatore della società ASD Ginnastica e Calcio Sora; ed il fatto per cui il citato teste fosse all’epoca dei fatti alle dipendenze della società in questione non vale da sola ad inficiare la bontà della testimonianza. In merito alle sanzioni disciplinari da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara al calciatore Roberto Piccolo. In accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: al sig. Massimo Paoloni, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Ginnastica e Calcio Sora, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) ed alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it