F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (563) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SS LAZIO CALCIO FEMMINILE- (nota n. 8425/829pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (563) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SS LAZIO CALCIO FEMMINILE- (nota n. 8425/829pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012). La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere la sig.ra Cortani della violazione degli artt.1, comma 1 e 8, comma 9 e 10 del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 108 del 4 gennaio 2012, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta Società e la propria calciatrice Francesca Valetto, la Società per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS. La precedente decisione di questa Commissione del 27 giugno 2012 era stata annullata in appello, con remissione degli atti al primo giudice. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, la deferita Elisabetta Cortani tramite il proprio legale ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Signora Elisabetta Cortani, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per la Sig.ra Elisabetta Cortani, sanzione della inibizione di mesi 6 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Il procedimento prosegue per la sola Società SS Lazio Calcio Femminile. Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, conclude per l’irrogazione, nei confronti della Società deferita, di punti uno in classifica da scontarsi nella s.s. 2012/2013. La CDN rileva che dagli atti risulta pacifica la violazione, peraltro non contestata, del mancato pagamento entro i 30 giorni di quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici presso la LND nei confronti della calciatrice Francesco Valetto. Visto l’art. 94 ter comma 1 delle NOIF, P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) alla Sig.ra Elisabetta Cortani. Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella s.s. 2012/2013 alla Società SS Lazio Calcio Femminile.
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