F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (573) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente A.S.Atletico Roma FC srl), MASSIMO CORINALDESI (Consigliere AS Atletico Roma FC Srl), E DELLA AS ATLETICO ROMA FC SRL- (nota n. 8759/157pf11-12/AM/ma del 1.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012
(573) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente A.S.Atletico Roma FC srl), MASSIMO CORINALDESI (Consigliere AS Atletico Roma FC Srl), E DELLA AS ATLETICO ROMA FC SRL- (nota n. 8759/157pf11-12/AM/ma del 1.6.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 1 giugno 2012 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale a) il sig. Mario Ciaccia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S. Atletico Roma F.C. s.r.l., ed il sig. Massimo Corinaldesi, all’epoca dei fatti Consigliere Delegato e legale rappresentante della società AS Atletico Roma FC Srl, per rispondere della violazione prevista dagli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo III, punto C), n. 7, per avere posto in atto comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica attraverso il deposito presso la Co.Vi.So.C., in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di € 600.000,00, che sapevano non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della loro Società, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l’iscrizione al campionato di Prima Divisione per la stagione sportiva 2011-2012; b) la società AS Atletico Roma FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: a) al sig. Mario Ciaccia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S. Atletico Roma FC Srl, la sanzione della inibizione per anni tre; b) al sig. Massimo Corinaldesi, all’epoca dei fatti Consigliere Delegato e legale rappresentante della società AS Atletico Roma FC Srl, la sanzione della inibizione per anni tre; c) alla società AS Atletico Roma FC Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel primo Campionato utile oltre l’ammenda di € 30.000,00.
Motivi della decisione
Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura Federale, avuto anche riguardo del contenuto delle memorie difensive fatte pervenire dagli incolpati, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. In sede di ricorso avverso la non ammissione al campionato di Prima Divisione, stagione sportiva 2011 – 2012, la società AS Atletico Roma FC Srl, tra gli altri documenti, presentava anche una fideiussione dell’importo di euro 600.000,00 rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa – Filiale di Roma in data 11 luglio 2011, prot. n. 002248/11. In seguito agli accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.C. si appurava che i funzionari della Banca Nazionale del Lavoro Spa – Filiale di Roma che ne risultavano firmatari in realtà non avevano sottoscritto la fideiussione in oggetto la quale, pertanto, si è rivelata un clamoroso falso. In conseguenza di quanto sopra la Co.Vi.So.C. esprimeva parere contrario all’accoglimento del ricorso avverso la deliberazione dell’8 luglio 2011 con la quale si disponeva la non ammissione della società AS Atletico Roma FC Srl al campionato professionistico di Prima Divisione per la stagione 2011 – 2012; quindi con C.U. n. 22/A del 18 luglio 2011 il Consiglio Federale, ritenuto di non dover concedere la licenza nazionale 2011 – 2012, non ammetteva il sodalizio romano al campionato sopra menzionato e, con C.U. n. 57/A del 5 agosto 2011, disponeva lo svincolo d’autorità dei soggetti tesserati per la predetta società. Orbene, come correttamente riportato in sede di atto di deferimento, è di tutta evidenza la circostanza per cui, nel caso di specie, la presentazione di una falsa fideiussione attraverso la quale si induce in errore la F.I.G.C., facendo ritenere sussistenti quei requisiti fissati dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011 e considerati necessari per essere ammessi al campionato professionistico di Prima Divisione per la stagione sportiva 2011 – 2012, da un lato lede l’esercizio del potere di rilevanza pubblica affidato alla F.I.G.C. per la tutela della regolarità dei campionati e, dall’altro, determina un grave pregiudizio per le altre società che partecipano ai campionati di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, alterando i criteri che determinano il regolare svolgimento dei campionati incidendo sulla stessa organizzazione del calcio in ambito federale. Le deduzioni difensive articolate nelle memorie difensive dei soggetti deferiti, seppur degne di pregio, non possono trovare accoglimento. Difatti, laddove vera, la circostanza per cui la non veridicità della fideiussione in oggetto fosse sconosciuta tanto al sig. Massimo Ciaccia quanto al sig. Massimo Corinaldesi, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e legale rappresentante della società deferita, il primo, e Consigliere Delegato e legale rappresentante della stessa, il secondo, non vale a far venire meno la responsabilità dei predetti deferiti i quali, con il dovuto e necessario buon senso avrebbero dovuto appurare la veridicità della fideiussione in questione. In merito alle sanzioni disciplinari da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.
Il dispositivo
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni. ai sigg. Mario Ciaccia e Massimo Corinaldesi, la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) e alla società AS Atletico Roma FC Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel primo Campionato utile oltre ad € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda
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