F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (582) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ANGELO PESCE (Presidente della Soc. ASD Castel di Judica) – (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.199/11 del 6.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012
(582) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ANGELO PESCE (Presidente della Soc. ASD Castel di Judica) - (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.199/11 del 6.12.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, vista la rinotifica dell’atto di impugnazione da parte della Procura Federale al sig. Pesce, come disposto nel C.U. n. 77 del 29.3.2012, preso atto che la Procura ricorre avverso la sanzione dell’ammonizione, ritenuta incongrua, inflitta al sig. Pesce con la delibera indicata in epigrafe richiedendo pertanto per il suddetto deferito la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), osserva quanto segue: l’appello è fondato e merita accoglimento; come è ormai è consolidato orientamento di questa Commissione sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio dell’immedesimazione organica tra la Società e i suoi dirigenti nel senso invocato dalla Procura Federale, ossia che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi. In tale contesto appare evidente che l’ammonizione inflitta dalla Commissione Territoriale al Pesce appare incongrua se rapportata all’illecito disciplinare che si configura nel caso in esame, ovvero il mancato perfezionamento dell’iscrizione al campionato di competenza entro il primo termine ordinatorio prefissato, poiché suscettibile di affievolire la responsabilità del legale rappresentante della Società deferita. Di conseguenza va comminata al Pesce la sanzione dell’inibizione che avuto riguardo alle precedenti decisioni di questa Commissione va quantificata in gg. 30, trattandosi di un solo inadempimento. P.Q.M. A parziale modifica della decisione impugnata infligge al sig. Angelo Pesce l’inibizione di giorni 30 (trenta).
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