F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIER FRANCESCO SBIROLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Sport Five Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD SPORT FIVE Srl (nota n. 7517/391pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIER FRANCESCO SBIROLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Sport Five Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD SPORT FIVE Srl (nota n. 7517/391pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre / 4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Sbiroli Pier Francesco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD Sport Five Srl Calcio a 5 e la SSD Sport Five Srl Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 11 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della “dichiarazione, munita di sottoscrizione, di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario o dal soggetto che con l’Ente proprietario ha stipulato la convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa”, di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e le seguenti sanzioni: per il sig. Sbiroli Pier Francesco l’inibizione di gg. 30 (trenta) e per la Società l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie a difesa. La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 467 del presente Comunicato, osserva quanto segue. I deferiti, omettendo di difendersi, non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito di quanto previsto al Punto A n. 10 del Comunicato Ufficiale in oggetto, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il Deferimento e per l’effetto infligge al sig. Sbiroli Pier Francesco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD Sport Five Srl Calcio a 5 la inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SSD Società Sport Five Srl Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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