F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO DI VILIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Finplanet Fiumicino C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD FINPLANET FIUMICINO C/5 (nota n. 7525/385pf11- 12/AM/dl del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012
(469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO DI VILIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Finplanet Fiumicino C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD FINPLANET FIUMICINO C/5 (nota n. 7525/385pf11- 12/AM/dl del 23.4.2012).
La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre / 4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Di Vilio Massimiliano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5 e la Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5, contestando al Di Vilio la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto B n. 1 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie A, entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito anche via fax dell’elenco dei soci della Società mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto alla propria legale rappresentante. Entrambe le parti deferite non hanno presentato memorie difensive, né sono comparse innanzi a questa Commissione alla riunione odierna, loro ritualmente comunicata. A tale riunione odierna è invece comparsa la Procura Federale la quale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento con le sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) per il sig. Di Vilio Massimiliano, nonché dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) per la Società ASD Finplanet Fiumicino C 5. La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 467 del presente Comunicato, osserva quanto segue. I deferiti, omettendo di difendersi, non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito di quanto previsto al Punto B n. 1 del Comunicato Ufficiale in oggetto, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il Deferimento e per l’effetto infligge al sig. Di Vilio Massimiliano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5 la inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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