F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE VITALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VENEZIA CALCIO A 5 (nota n. 7565/428pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012
(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE VITALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VENEZIA CALCIO A 5 (nota n. 7565/428pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signore Michele Vitale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Venezia Calcio a 5 per la violazione –indicata specificamente in parte motivadell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n.10 del Comunicato Ufficiale n.681 dell’1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (12 luglio 2011 ore 18,00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario o dal soggetto che con l’Ente proprietario ha stipulato convenzione unitamente a copia della convenzione stessa, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Vitale, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che l’argomentazione difensiva sostenuta dai deferiti non ha pregio alcuno, considerato che l’esito positivo della domanda di iscrizione al Campionato, prevista al n.1 del punto A del richiamato Comunicato Ufficiale, non costituisce prova dell’avvenuta osservanza del medesimo termine per gli adempimenti previsti ai punti dal 2) al 13) del medesimo Comunicato Ufficiale; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni:al Sig. Vitale Michele, l’inibizione per giorni 30 (trenta);alla Società ASD Venezia Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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