F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (475) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO BARBAGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 7529/381pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012
(475) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO BARBAGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 7529/381pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
a) il Sig. Barbagallo Filippo, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Acireale Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al n. 7, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011/ 2012 – per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18:00 di una fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all’onere previsto dall’art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto A, n. 7 del C.U. n. 681 - 2011/2012, o, in alternativa, al versamento del medesimo importo mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso;
b) la Società ASD Acireale Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Barbagallo Filippo l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l’ammenda di euro 1.000,00. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Barbagallo Filippo e la Società ASD Acireale Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto A n. 7 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18.00, di una fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all’onere previsto dall’art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto B, n. 7 del C.U. n. 681 2011/2012, o, in alternativa, al versamento del medesimo importo mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso; l’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, e dalla disamina delle prove prodotte, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Barbagallo Filippo con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Acireale Calcio a 5, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Barbagallo Filippo l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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