F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FAGGIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C/5 (nota n. 7534/378pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012
(477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FAGGIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C/5 (nota n. 7534/378pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Faggioli Michele, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) ed 8) punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2011/ 2012, per non aver provveduto al deposito delle attestazioni di cui ai predetti punti entro il termine del 12 luglio ore 18.00, e, precisamente: - documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, come prescritto dal punto A, n. 3 del C.U. n. 681 2011/2012, pari ad € 250,00; - documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, come prescritto dal punto A n. 4 del C.U., pari ad € 6.500,00; - documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati, come prescritto dal punto A n. 5 del C.U., pari ad € 2.000,00; - documentazione attestante il pagamento dell’acconto spese per attività nazionale e organizzazione, come prescritto dal punto A n. 6 del C.U., pari ad € 3.500,00; - documentazione attestante il pagamento della fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all’onere previsto dall’art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto A n. 7 del C.U., o, in alternativa, mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso; - documentazione attestante, anche via fax, l’avvenuto pagamento (entro il 12.7.2011), degli importi riferiti alle eventuali pendenze debitorie, alla data del 10.6.2011, nei confronti delle Società, della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe, come prescritto dal punto A n. 8 del C.U. 2) la Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Faggioli Michele giorni 80 di inibizione; nei confronti della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5 l’ammenda di euro 6.000,00. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Faggioli Michele e la Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni di cui al punto A nn. 3), 4), 5), 6), 7) ed 8) del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18.00, della: - documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, come prescritto dal punto A, n. 3 del C.U. n. 681 2011/2012, pari ad € 250,00; - documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, come prescritto dal punto A n. 4 del C.U., pari ad € 6.500,00; - documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati, come prescritto dal punto A n. 5 del C.U., pari ad € 2.000,00; - documentazione attestante il pagamento dell’acconto spese per attività nazionale e organizzazione, come prescritto dal punto A n. 6 del C.U., pari ad € 3.500,00; - documentazione attestante il pagamento della fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all’onere previsto dall’art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto A n. 7 del C.U., o, in alternativa, mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso; - documentazione attestante, anche via fax, l’avvenuto pagamento (entro il 12.7.2011), degli importi riferiti alle eventuali pendenze debitorie, alla data del 10.6.2011, nei confronti delle Società, della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe, come prescritto dal punto A n. 8 del C.U. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, e dalla disamina delle prove prodotte, risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio gli illeciti disciplinari posti in essere dal Signor Faggioli Michele con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Faggioli Michele l’inibizione di giorni 80 (ottanta); nei confronti della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, l’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).
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