F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 07 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 28 agosto 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIGNOR PETRUCCHI RICCARDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 7 ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTEGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: – DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 9, REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, – DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, CGS, E. 4, COMMA 2, 10, COMMA 1 E 12, COMMI 1 E 7, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – (NOTA N. 5557/771 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 21.2.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 24.4.2012) 3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 10 AL SIG. CLAUDIO LOTITO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA LAZIO SPA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI: 1) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMA 1, C.G.S.; 2) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI; 3) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; 4) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 3, COMMI 1 E 3, REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI; 5) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, – AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5557/771 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 21.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 07 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 28 agosto 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIGNOR PETRUCCHI RICCARDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 7 ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTEGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: - DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 9, REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, CGS, E. 4, COMMA 2, 10, COMMA 1 E 12, COMMI 1 E 7, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - (NOTA N. 5557/771 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 21.2.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 24.4.2012) 3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 10 AL SIG. CLAUDIO LOTITO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA LAZIO SPA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI: 1) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMA 1, C.G.S.; 2) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI; 3) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; 4) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 3, COMMI 1 E 3, REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI; 5) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, - AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5557/771 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 21.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012) Con atto in data 21 febbraio 2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il dott. Claudio Lotito, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Lazio S.p.A., della violazione: 1) dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e 8, comma 1, C.G.S. per aver omesso di trasmettere alla procura gli atti e i documenti da essa richiesti; 2) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., nonché degli artt. 4, comma 2 e 10, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore all'epoca dei fatti (di seguito RAC), per essersi avvalso dell'attività dell'agente Riccardo Petrucchi ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso alla società Pluriel Limited anziché al Petrucchi personalmente per la stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mauro Zarate in data 4 giugno 2009; 3) dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del RAC, per aver conferito, con contratto in data 29 maggio 2009, incarico di "scouting" alla società Van Dijk anziché ad un agente di calciatori personalmente; 4) dell'art. 1, comma 1 e 10, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, RAC ed all'art. 1, comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi (di seguito RDS), per essersi avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di "scouting", trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; 5) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, RAC, per aver perfezionato il contratto 31 luglio 2009 per l'acquisizione del calciatore Cruz non personalmente con un agente di calciatori ma con una società. Con il medesimo atto, ha altresì deferito la società SS Lazio s.p.a. per la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al suo Presidente Lotito, nonché il sig. Riccardo Petrucchi, agente di calciatori, della violazione: 1) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 19, commi 3 e 9 del RAC per non aver fornito informazioni unitamente ai documenti richiesti dalla Procura Federale; 2) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1 e 12, commi 1 e 7, RAC, per aver operato quale agente di calciatori nell'interesse della Lazio s.p.a. nell'ambito della stipula del contratto con il calciatore Zarate, con incarico assunto senza ottenere e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo federale e per aver percepito compensi non personalmente ma per il tramite della Pluriel Limited, società di cui era legale rappresentante. Con decisione di cui al Com. Uff. n. 90, la Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito C.D.N.), quanto al dott. Lotito, dopo aver dichiarato infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai deferiti Lazio e Lotito, ha ritenuto illegittimo e sanzionabile il rifiuto opposto dalla Lazio alla richiesta di documentazione avanzata dalla Procura Federale in data 15 dicembre 2010, provato che il mandato relativo all'acquisizione del calciatore Zarate sia stato rilasciato non all'agente Petrucchi ma alla di lui società Pluriel Limited in violazione della normativa vigente, così come sussistenti, per gli stessi motivi, le contestazioni disciplinari di cui al terzo e quinto capo del deferimento, relativi al rilascio di mandato per l'acquisizione del calciatore Cruz alla società Van Djik in elusione della norma che impone il rilascio del mandato personalmente ad un agente di calciatori regolarmente dotato di licenza. Il rilascio del mandato alla società Van Djik, inoltre, a giudizio della C.D.N., per quanto concerne l'attivita' di scouting, comporta altresì la violazione disciplinare contestata, trattandosi quest'ultima di attività riservata ai soggetti in possesso della qualifica di direttori sportivi. La medesima decisione della C.D.N. ha poi ritenuto sussistenti e fondate le responsabilità ascritte all'agente di calciatori Petrucchi, per non aver risposto alla convocazione ed alla richiesta di documenti da parte della Procura Federale e per aver acquisito il mandato relativo al calciatore Zarate non personalmente ma per il tramite della Pluriel Limited. Avverso la decisione della C.D.N. e le sanzioni dalla stessa inflitte, ossia inibizione di 10 mesi al dott. Lotito, sospensione della licenza per mesi 7 ed ammenda di € 30.000,00 al sig. Petrucchi, ammenda di € 80.000,00 a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1,C.G.S., alla Lazio S.p.A., sono insorti con due ricorsi a questa Corte il dott. Lotito e la Lazio S.p.A., nonché il sig. Petrucchi. Preliminarmente, la Corte ritiene di riunire i citati ricorsi, stante l'unicità del deferimento della Procura Federale e della decisione della C.D.N. impugnata, nonché la parziale connessione oggettiva e soggettiva delle questioni oggetto del deferimento e del reclamo. Sul reclamo del dott. Claudio Lotito e della S.S. Lazio S.p.A.. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che le doglianze espresse dai reclamanti con riferimento all'ordinanza con la quale la C.D.N. all'udienza del 19 aprile 2012 ha rigetto l'istanza di rinvio dell'udienza presentata dai difensori del dott. Lotito e della Lazio appaiono condivisibili sotto il profilo della imprevedibilità e, quindi, della conseguente accoglibilita' delle motivazioni addotte a fondamento della stessa richiesta di rinvio, nonché dell'esigenza di garantire, anche tramite la partecipazione del legale incaricato alla udienza di discussione orale della controversia, l'effettivita' del diritto di difesa anche nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo. Non è invece fondata l'eccezione di incompetenza della C.D.N. ai sensi dell'art. 20 del RAC vigente nel 2009 in favore della Commissione disciplinare della F.I.F.A., trattandosi, a dire dei reclamanti, di violazioni commesse dalla società Lazio in materia di trasferimenti internazionali e non nazionali. In disparte la correttezza dell'affermazione della decisione impugnata della C.D.N. riguardo alla non configurabilità del carattere internazionale del trasferimento del calciatore Cruz, al momento dei fatti svincolato per scadenza contrattuale con una società italiana, il punto è che, avuto riguardo ai capi di incolpazione oggetto di deferimento ed ai fatti ascritti a responsabilità disciplinare del Lotito e della Lazio, nella fattispecie complessivamente posta all'attenzione degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. si tratta di valutare unicamente la conformità o meno alle norme federali ed ai principi di lealtà, correttezza e probità di detti fatti, in quanto compiuti da soggetti che pacificamente svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale nazionale e rispetto ai quali le vicende relative al trasferimento dei calciatori coinvolti si pongono in rapporto di mera occasionalità. Ne' può invocarsi nella fattispecie, come invece fanno i reclamanti, il disposto dell'art. 25 del nuovo RAC di cui al Com. Uff. n. 100/A, che demanda alla Commissione Disciplinare F.I.F.A. di risolvere eventuali controversie in materia di competenza, atteso che tale Regolamento e' entrato in vigore nella sua interezza dopo la commissione dei fatti oggetto di deferimento e comunque postula la necessita' di dirimere una questione di competenza che, nel caso di specie, questo Giudice non ravvisa. Venendo al merito, con riferimento al primo capo di incolpazione, la Corte reputa sussistente la violazione contestata e tuttavia, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto, ai tempi dell'indagine della Procura ed al fatto che essa fosse conseguente alla visita ispettiva effettuata dalla Co.Vi.So.C, nonché alla acquisizione di documenti conseguita in più occasioni nel tempo, anche per effetto di richieste regolarmente evase dai reclamanti, tanto da parte della stessa Co.Vi.So.C che della Procura Federale, non ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per la punibilità della violazione contestata. Quanto al secondo capo di incolpazione, sussiste la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, RAC, essendo provato il fatto ascritto ai reclamanti e consistente - per quanto chiaramente emerge dalla specifica motivazione del deferimento, rispetto alla quale la conclusione di cui al punto n. 2 dell'Atto di deferimento, come eccepito dai reclamanti, non appare effettivamente coerente, senza che pero' ciò possa comportare alcuna conseguenza invalidante - nell'aver conferito, con mandato in data 20 maggio 2009 rilasciato senza utilizzare i modelli federali, un mandato alla Pluriel Limited del sig. Riccardo Petrucchi anziché a quest'ultimo personalmente per la conclusione di un contratto di prestazioni sportive con il calciatore Mauro Zarate. Con riferimento al terzo ed al quarto capo di incolpazione, la Corte ritiene non sussistenti le violazioni contestate, atteso che la attività c.d. di "scouting", quale e' quella che la stessa Procura Federale ravvisa essere stata posta in essere nella fattispecie dalla societa' Van Djik con riferimento alla vicenda del tesseramento del calciatore Cruz, non e', in base alla normativa federale vigente all'epoca dei fatti, attività riservata in via esclusiva dall'ordinamento federale in favore di particolari soggetti ne' sussumibile nell'attività specifica dei direttori sportivi. Circoscritta l'attività svolta dalla società Van Djik, anche attraverso la corretta valutazione delle dichiarazioni rese dal dott. Lotito alla Procura Federale nel corso dell'audizione del 26 marzo 2010, alla sola individuazione del calciatore Cruz, cade anche il quinto capo di incolpazione. Nei limiti della riconosciuta sussistenza delle incolpazioni disciplinari oggetto di deferimento del proprio Presidente, sussiste conseguentemente la responsabilità diretta ex art. 4, comma 1,C.G.S., della Lazio S.p.A.. Sul reclamo del sig. Riccardo Petrucchi. In merito al primo capo di incolpazione, la Corte reputa sussistente la violazione contestata e tuttavia, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto ed alla documentazione medica effettivamente depositata agli atti dal Petrucchi, non ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per la punibilità della violazione contestata.Quanto al secondo capo di incolpazione, la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, RAC, contestata dalla Procura Ferale, come si è avuto modo di dire con riferimento al deferimento del dott. Lotito, sussiste ed è provata, il mandato in data 20 maggio 2009 per la conclusione di un contratto di prestazioni sportive con il calciatore Mauro Zarate essendo stato rilasciato senza utilizzare i modelli federali alla Pluriel Limited del sig. Riccardo Petrucchi anziché a quest'ultimo personalmente, come impone la vigente normativa federale. Il parziale accoglimento dei reclami avverso la decisione impugnata della C.D.N. comporta la necessaria e consequenziale riformulazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Petrucchi Riccardo e dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma), in parziale accoglimento infligge le seguenti sanzioni: - sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 5.000,00 al sig. Petrucchi Riccardo; - inibizione di mesi 2 al sig. Lotito Claudio; - ammenda di € 20.000,00 alla S.S. Lazio S.p.A. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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