LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 13) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012
13) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2012 il sig Simone MARINAI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di (3.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2011/12
Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig. Simone MARINAI della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I. F.