LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 14) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CONFALONE/A.S.D.PELLI SANTACROCE CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 14) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CONFALONE/A.S.D.PELLI SANTACROCE CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2012 il sig. Simone CONFALONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.100,00. La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig. Simone CONFALONE della somma di €.5.100,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.
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