F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012 (26) – APPELLO DEL SIG. VALTER SFREDDO (Segretario del S.G. della Società ASD Fontanafredda) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – CU n. 126 del 28.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012 (26) – APPELLO DEL SIG. VALTER SFREDDO (Segretario del S.G. della Società ASD Fontanafredda) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 126 del 28.6.2012). A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti del sig. Valter Sfreddo l’inibizione per mesi due. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione lo Sfreddo chiede l’annullamento totale dell’addebito, in subordine la derubricazione della penalità a semplice ammonizione e in ulteriore subordine la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione dell’istruttoria. In data odierna nessuno è comparso per il sig. Sfreddo, per la Procura federale è presente l’avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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