F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 02 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. MORLINO PAOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATTUALMENTE DENOMINATA S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 1 PUNTO B DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7518/390PF11- 12/AM/DL DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 02 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. MORLINO PAOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATTUALMENTE DENOMINATA S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 1 PUNTO B DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7518/390PF11- 12/AM/DL DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012) Con decisione del 5 luglio 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava Paolo Morlino, Presidente e rappresentante della società A.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5 (ora Petrarca Calcio a 5 S.r.l. sportiva dilettantistica), e la società stessa, quest’ultima a titolo di responsabilità diretta, colpevoli della violazione dell’articolo 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al numero 1.B del Com. Uff. n. 681 del 2011/2012 della L.N.D. Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine previsto al deposito dell’attestazione afferente all’elenco dei soci della società nella forma alternativa indicata nella fonte normativa. Veniva inflitta al Morlino l’inibizione di 30 giorni e alla società l’ammenda di € 500,00. I primi Giudici, nel rigettare l’eccezione difensiva di invio della dovuta attestazione attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento inviata con largo anticipo rispetto al termine fissato e diretta alla Divisione Competente sotto il profilo che la normativa prevede che l’elenco dei documenti sia solo depositato, o inviato per fax, riteneva che gli incolpati avessero mancato di offrire la prova certa dell’adempimento degli obblighi su di essi incombenti. Contro tale decisione veniva proposto appello a questa Corte separatamente da parte di ciascuno dei soggetti deferiti. Il comune motivo di impugnazione ruotava attorno al tempestivo invio della idonea documentazione sia per posta raccomandata sia per fax. Con ordinanza questa Corte chiedeva alla Divisione Competente chiarimenti circa le allegazioni difensive in punto di prova dell’adempimento degli obblighi documentali. Ciò premesso, la Corte osserva che, alla stregua dei documentati e completi chiarimenti offerti dalla Divisione, sia stata raggiunta la prova certa della conformazione da parte degli appellanti agli obblighi racchiusi nel Comunicato Ufficiale prima indicato. Ed infatti, la Divisione ha pienamente ammesso di aver ricevuto prima dello spirare del termine la raccomandata contenente l’attestazione circa la composizione della compagine sociale in forma perfettamente compatibile con le prescrizioni normative; d’altro canto, la stessa divisione dichiarava di non aver notizie circa il fax, riproducente il medesimo contenuto della raccomandata, che gli appellanti avrebbero spedito. Ora, se è vero che, come esattamente osservato dai primi giudici, la previsione normativa non ammette equipollenti rispetto al deposito o all’invio per fax dei documenti prescritti, è altrettanto vero che nel caso di specie la spedizione per posta raccomandata ha pienamente raggiunto il proprio scopo, essendo stata effettivamente riconosciuto dalla Divisione Competente che essa pervenne alla propria sede ed anche alla conoscenza degli uffici interessati entro la data stabilita. In questo modo, è stata peraltro soddisfatta la giusta esigenza dai primi giudici posta a fondamento della propria convinzione, e cioè il conseguimento della prova certa della consegna della documentazione rilevante. È appena il caso di osservare che proprio il mancato raggiungimento della prova in primo grado aveva impedito l’accoglimento della tesi difensiva. Questa ha oggi ottenuto il proprio avallo a seguito della leale ammissione della Divisione Calcio a 5. Alla luce di queste circostanze non v’è, pertanto, ragione per disconoscere, da un canto, la tempestiva ricezione dei documenti rilevanti da parte della Divisione e, d’altro canto, la loro idoneità e completezza, desunte dall’esame reso possibile in questo grado di giudizio, ai sensi della normativa applicabile. L’appello va, pertanto, accolto con il conseguente annullamento della decisione di condanna di primo grado; va disposta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Morlino Paolo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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