F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 02 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BORSIERI GIULIANO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7528/382PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 02 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BORSIERI GIULIANO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7528/382PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012) L'A.S.D. Isolotto Fondiaria Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la C.D.N. ,a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, avendo ritenuto il presidente di essa reclamante, Borsieri Giuliano, colpevole della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis C.G.S. in relazione al n. 10,punto A del Com. Uff. n. 681 L.N.D. - Divisione Calcio a 5, per aver omesso di depositare entro il prescritto termine del 12.7.11, ore 18, la documentazione attestante la disponibilità del terreno di gioco richiesta per l'ammissione al Campionato di Serie B 2011/2012, ed essa società di ciò direttamente responsabile, ha inflitto al Borsieri la sanzione dell'inibizione per giorni 30 ed al sodalizio l'ammenda di € 1,000,00. (Com. Uff. n. 20 del 5.7.2012). Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, avrebbe trasmesso a mezzo fax l'attestazione di cui le veniva contestato il mancato deposito, insieme con tutta la restante documentazione, alla Divisione Calcio a 5 l'11.7.2011; a tal fine ha prodotto in sede dibattimentale la prova cartacea a suo dire dimostrante l'invio per fax, alla data suindicata, all'organo federale, di un plico composto da 17 documenti di cui però non veniva indicato l'oggetto. Questo collegio, con ordinanza emessa all'udienza del 26.7.2012, disponeva venisse richiesta alla Divisione copia dei documenti trasmessile col fax dianzi indicato onde accertare la veridicità dell'assunto difensivo. Dagli atti ricevuti emerge, con inequivocabile certezza, che la reclamante, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Divisione, ottemperò all'incombente in discussione nelle forme e nei termini prescritti, per cui le sanzioni irrogate in primo grado, non sussistendo la violazione disciplinare contestata, vanno, in accoglimento del gravame, annullate disponendo la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 di Firenze, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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