COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 05/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VILLONGO CALCIO – FORZA E COSTANZA 1905

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 05/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VILLONGO CALCIO - FORZA E COSTANZA 1905 La gara in oggetto è iniziata con trenta minuti di ritardo a causa della riparazione di un faro dell'impianto d'illuminazione. Il medesimo si spegneva e la gara veniva interrotta per otto minuti per la successiva riparazione consentendo il regolare proseguimento della gara fino al termine del primo tempo. Durante l'intervallo il citato faro si spegneva riaccendendosi subito dopo. La Societa' Forza e Costanza non si e' presentata per la disputa del secondo tempo ed il direttore di gara sentiva in proposito il capitano che gli comunicava l'intenzione di non proseguire la gara: infatti nonostante l'attesa del direttore di gara la società abbandonava l'impianto di gioco. Si ricorda che la declaratoria di praticabilità o meno del terreno di giuoco (ciò, quindi, anche per quanto attiene la sufficienza della intensità luminosa),con la conseguente decisione di sospendere o continuare la gara, ai sensi della regola 5 del giuoco del calcio è di esclusiva competenza del direttore di gara. La decisione della società Forza e Costanza va quindi letta come chiaro esempio di violazione dell'art. 53 delle NOIF, nonché della disposizione prevista dal Regolamento della Coppa Italia di cui al CU CRL nº 66 del 21-6-12, punto 3.1.1. (pag 3784) che testualmente dispone quanto segue:" Rinuncia a gare Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.": PQM DELIBERA a) di comminare alla Societa' Forza e Costanza la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda pari a €. 300,00. b) di escludere comunque la società Forza e Costanza dal proseguimento della manifestazione. c) Di comminare alla società Villongo l'ammenda di € 50 per il tardato inizio della gara.
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