COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 05/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. EBY KOUMA Emile (calciatore non tesserato) *del Sig. TOFFOLETTO Renato – già Dirigente A.C.D. Breda *del Sig. VILLANOVA Fabrizio – già Dirigente A.C.D. Breda *del Sig. SOZZA Tiziano – già Dirigente A.C.D. Breda *della Società A.C.D. Breda (ora inattiva)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 05/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. EBY KOUMA Emile (calciatore non tesserato) *del Sig. TOFFOLETTO Renato – già Dirigente A.C.D. Breda *del Sig. VILLANOVA Fabrizio – già Dirigente A.C.D. Breda *del Sig. SOZZA Tiziano – già Dirigente A.C.D. Breda *della Società A.C.D. Breda (ora inattiva) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/6/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. EBY KOUMA Emile (giocatore non tesserato) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2011/2012 n. 19 gare nelle file della Società A.C.D. Breda valevoli per il Campionato di 3^ Categoria senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. TOFFOLETTO Renato – Dirigente della Società A.C.D. Breda (ora inattiva) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011/2012 n. 8 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserarti e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eby Kouma Emile non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. VILLANOVA Fabrizio – Dirigente della Società A.C.D. Breda (ora inattiva) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011/2012 n. 5 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserarti e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eby Kouma Emile non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. SOZZA Tiziano – Dirigente della Società A.C.D. Breda (ora inattiva) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011/2012 n. 6 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserarti e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eby Kouma Emile non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società ASD A.C. BREDA (attualmente inattiva) Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 4/9/2012 sono risultati presenti : il Sig. EBY KOUMA Emile (calciatore non tesserato) : il Sig. VILLANOVA Fabrizio già Dirigente A.C.D. Breda la Società A.C.D. Breda (ora inattiva) rappresentata dal Sig. Vito ROMANO il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentante della Procura della F.I.G.C. Non sono comparsi al dibattimento : il Sig. TOFFOLETTO Renato già Dirigente A.C.D. Breda il Sig. SOZZA Tiziano già Dirigente A.C.D. Breda Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 4/9/2012, il Rappresentante della Procura, vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. EBY KOUMA Emile (calciatore non tesserato) : squalifica di giorni 60 (a decorrere dall’effettuazione del primo tesseramento utile) a carico del Sig. VILLANOVA Fabrizio (già Dirigente A.C.D. Breda) : inibizione di giorni 75 (a decorrere dal suo inserimento in ruoli di Società federate) Il Dott. Sciuto ha esteso anche ai Signori Renato Toffoletto e Sozza Tiziano l’applicazione del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S.,a seguito della dichiarazione da loro sottoscritta e fatta pervenire nel corso dell’udienza, proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari da irrogare a loro carico : a carico del Sig. TOFFOLETTO Renato (già Dirigente A.C.D. Breda) : inibizione di giorni 90 (a decorrere dal suo inserimento in ruoli di Società federate) a carico del Sig. SOZZA Tiziano (già Dirigente A.C.D. Breda) : inibizione di giorni 80 (a decorrere dal suo inserimento in ruoli di Società federate) Il Dott. S. Sciuto ha altresì proposto i seguenti provvedimenti disciplinari per i quali non ha concesso il patteggiamento : a carico dell’A.C.D. Breda (ora inattiva): a) n. 13 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo Campionato utile al quale la Società parteciperà; b) ammenda di € 400,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. EBY KOUMA Emile (calciatore non tesserato) : squalifica di giorni 60 (a decorrere dall’effettuazione del primo tesseramento utile) a carico del Sig. TOFFOLETTO Renato (già Dirigente A.C.D. Breda) : inibizione di giorni 90 (a decorrere dal suo inserimento in ruoli di Società federate) a carico del Sig. SOZZA Tiziano (già Dirigente A.C.D. Breda) : inibizione di giorni 80 (a decorrere dal suo inserimento in ruoli di Società federate) a carico del Sig. VILLANOVA Fabrizio (già Dirigente A.C.D. Breda) : inibizione di giorni 75 (a decorrere dal suo inserimento in ruoli di Società federate) La Commissione Disciplinare Territoriale ha inoltre inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari per i quali non é stato concesso il patteggiamento : a carico dell’A.C.D. Breda (ora inattiva): a) n. 13 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo Campionato utile al quale la Società parteciperà; b) ammenda di € 400,00.
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