F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 11 Settembre 2012 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS Paolo Domenico, BERTANI Cristian, JOELSON Inacio Josè, PELLICORI Alessandro, TURATI Marco ▪ (note nn. N°. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 Maggio 2012 e 562/33pf11- 12/SP/blp del 26.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 11 Settembre 2012
(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS Paolo Domenico, BERTANI Cristian, JOELSON Inacio Josè, PELLICORI Alessandro, TURATI Marco ▪ (note nn. N°. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 Maggio 2012 e 562/33pf11- 12/SP/blp del 26.7.2012).
1) Il deferimento
Con provvedimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp in data 8/5/2012, pervenuto alla Commissione in data 9/5/2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
1. ACERBIS Paolo Domenico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl, attualmente svincolato.
2. BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società Ivrea Calcio Srl, dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società Novara Calcio Spa e dal 13/07/2011, (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. Sampdoria Spa, attualmente svincolato.
3. JOELSON Inacio Josè, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl, attualmente tesserato per Federazione estera.
4. PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl, attualmente tesserato per Federazione estera.
5. TURATI Marco, tesserato dal 31/08/2007 al 26/07/2009 quale calciatore della società A.C. Cesena Spa, dal 27/07/2009 al 30/06/2011 quale calciatore della Società U.S. Grosseto FC Srl, dal 25/07/2011 al 30/06/2012 quale calciatore della Società Modena FC Spa, attualmente svincolato. per rispondere:
A) Associazione prevista dall’art. 9 CGS
BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società IVREA CALCIO Srl, dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società NOVARA CALCIO Spa e dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. SAMPDORIA Spa, attualmente svincolato;
B) gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010 – s.s. 2010/2011
BERTANI Cristian, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società NOVARA, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara CHIEVO - NOVARA del 30 novembre 2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, quale Carlo GERVASONI ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendesse disponibile in prima persona e si attivasse per ottenere la
disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità degli illeciti posti in essere;
C) gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009 – s.s. 2008/2009
TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ALBINOLEFFE - ANCONA del 30/05/2009, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO, prendendo contatti con GERVASONI al fine di verificare la possibilità di combinare la partita con vittoria dell’Ancona per far conseguire alla medesima società un vantaggio in classifica, offrendo la somma di € 15.000,00 per garantire l’impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata al GERVASONI a risultato ottenuto, unitamente ad ulteriori € 5.000,00; GERVASONI garantendo e conferendo il proprio apporto in occasione della gara ed accettando la complessiva somma di € 20.000,00 per il fine indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
D) gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010 – s.s. 2009/2010
JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara TORINO - GROSSETO del 16/01/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
E) gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010 – s.s. 2009/2010
PELLICORI Alessandro, calciatore del MANTOVA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara GROSSETO - MANTOVA del 15/03/2010;
F) gara EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010
PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara EMPOLI - MANTOVA del 23/03/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
G) gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010
TURATI Marco, all’epoca dei fatti, tesserato per l’U.S. GROSSETO FC Srl per violazione dell’art. 7, commi 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara PADOVA - GROSSETO del 23/03/2010;
H) gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010 – s.s. 2009/2010
PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara BRESCIA - MANTOVA del 2/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
I) gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010 – s.s. 2009/2010
PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara CITTADELLA - MANTOVA del 24/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere;
L) gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 – s.s. 2009/2010
JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati, non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo, i soli calciatori, denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
M) gara FROSINONE - GROSSETO del 15/05/2010 – s.s. 2009/2010
ACERBIS Paolo Domenico per violazione dell’art. 7, commi 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara FROSINONE - GROSSETO del 13/05/2010;
N) gara GROSSETO - REGGINA del 23/05/2010 – s.s. 2009/2010
JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, Con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
O) gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010
JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara EMPOLI - GROSSETO del 30/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati e altri allo stato non identificati, non identificati, e non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
P) gara NOVARA - ASCOLI del 2/04/2011 – s.s. 2010/2011
BERTANI Cristian, tesserato all’epoca dei fatti per la società NOVARA , per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione del conseguimento di un over, con vittoria della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere. All’udienza del 31 maggio 2012 le posizioni di ACERBIS Paolo Domenico, BERTANI Cristian, JOELSON Inacio Josè, PELLICORI Alessandro, TURATI Marco sono state stralciate dalla Commissione disciplinare nazionale con Ordinanza n. 2 che segue:
“La Commissione, viste le istanze di rinvio, sospensione e/o di stralcio della posizione e di acquisizione di ulteriore documentazione attinente al processo penale pendente dinnanzi all’Autorità giudiziaria di Cremona proposte dai deferiti, presentate a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Cremona in data 22/5/2012 e della successiva attività della stessa Autorità giudiziaria; vista altresì l’istanza presentata dalla società RIMINI per difetto di legittimazione passiva; rilevato che l’oggetto del presente procedimento riguarda la violazione di norme dell’ordinamento sportivo, non necessariamente coincidenti con l’oggetto del processo penale e valutabili secondo diversi standard probatori; rilevato che i due ordinamenti sono autonomi e indipendenti e che, pertanto, non sussiste il prospettato rapporto di pregiudizialità; rilevato che, allo stato, non appare necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione, anche alla luce della predetta mancanza di pregiudizialità; rilevato che i soli deferiti colpiti da misura cautelare limitativa della libertà ACERBIS, BERTANI, JOELSON, PELLICORI e TURATI non sono oggi in condizione di essere parte attiva e di presenziare al procedimento e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; rilevato che, in ogni caso, la completa ricostruzione dei fatti può avvenire in questa sede anche in via incidentale; rilevato altresì che i deferiti CASSANO, FONTANA, IACONI, MASTRONUNZIO, SHALA, VENTOLA e ZAMPERINI e società SAMPDORIA non hanno subito limitazioni al proprio diritto di difesa anche in relazione alla possibilità di partecipare all’odierna riunione; rilevato, infine, che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società RIMINI è fondata, atteso che essa, come risulta dalla documentazione in atti, è stata costituita in data successiva ai fatti oggetto del deferimento, essendo il calciatore VANTAGGIATO all’epoca tesserato per altra società; P.Q.M. dispone lo stralcio della posizione dei deferiti ACERBIS, BERTANI, JOELSON, PELLICORI e TURATI e rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei loro confronti; dispone l’estromissione della società RIMINI dal presente procedimento e la restituzione dei relativi atti alla Procura federale; rigetta ogni altra istanza; dispone la prosecuzione del procedimento.” Il Procuratore federale con nota n. 562/33pf11-12/SP/blp del 26.7.2012 ha chiesto la fissazione di una nuova riunione per esaminare le posizioni sopraindicate, per le quali ha depositato ulteriore documentazione attestante l’attività di indagine espletata nelle more, e ne ha chiesto l’utilizzazione nel presente procedimento. Con provvedimento del Presidente della Commissione in data 6 agosto 2012 l’inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 11 settembre 2012.
2) Le memorie difensive
Tutti gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive nei termini stabiliti.
3) Il dibattimento
Al dibattimento, iniziato il giorno 11 settembre 2012 sono presenti:
- il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale, Piccolomini, Squiqquero, i Sostituti Procuratore federale Perugini, Camici con la collaboratrice Di Michele;
- i deferiti Bertani, Joelson, assistiti dai propri difensori e i difensori di Turati e Acerbis; Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, il difensore di Pellicori ha eccepito in via pregiudiziale il legittimo impedimento del proprio assistito a presenziare all’odierna riunione, chiedendo pertanto il differimento della stessa. Il Procuratore federale si è opposto a tale istanza in quanto non sussistenti i motivi addotti dal suddetto difensore. La Commissione disciplinare ha provveduto ad accogliere la richiesta della difesa del Pellicori. Inoltre ha disposto, per ragioni di economia processuale, la separazione delle posizioni di Pellicori, Turati e Bertani, rinviando la trattazione delle stesse alla riunione del 26.9.2012 ore 14. Successivamente la Procura federale in accordo con i difensori di Joelson e Acerbis, ha sottoposto alla CDN la richiesta di applicazione di sanzione ai sensi degli art. 23 e 24 del CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Acerbis e Joelson hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS: “▪ per il Sig. Acerbis, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2 (due) e mesi 6 (sei); ▪ per il Sig. Joelson, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2 (due) e mesi 6 (sei), con l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) per Acerbis Paolo Domenico; • squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Joelson Inacio Josè; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Rinvia la trattazione delle posizioni di Bertani Cristian, Pellicori Alessandro e Turati Marco alla riunione del 26 Settembre 2012 ore 14.
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